
Animali vivi – Virus della “blue tongue”
13 Marzo 2008
Il Governo ha ancora la possibilit? di rispettare le proposte avanzate a dicembre
17 Marzo 2008Diritto annuale per l’anno 2008.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato gli importi del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate alle Camere di Commercio per il 2008, nonch? le modalit? di riscossione dello stesso.
Riguardo al primo punto, si fa presente che le quote del corrente anno sono variate rispetto a quelle del 2007 e che in particolare prevedono:
A. l’importo del diritto fisso per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro imprese ammontante a ? 88,00 – per le imprese individuali e ad ? 144,00 – per le societ? semplici non agricole;
B. aliquote e scaglioni di fatturato per le imprese iscritte nella sezione ordinaria (ancorch? annotate nella sezione speciale). La determinazione degli importi ? ottenuta applicando al fatturato dell’esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglione di fatturato:
| Scaglioni di fatturato | Aliquote | Da Euro | A Euro | Fino a | 100.000,00 | Euro 200,00 (misura fissa) | oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% | oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% | oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% | oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% | oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% | oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% | oltre | 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di ?.40.000)
C. le nuove imprese iscritte nella sezione speciale nel corso del 2008 e dopo l’entrata in vigore del decreto in oggetto, verseranno l’importo di cui al punto A; mentre le imprese nuove iscritte nella sezione ordinaria nel corso del 2008 e dopo l’entrata in vigore del decreto, sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato pari ad ?200,00. Detti importi vanno versati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione; D. le unit? locali. Le imprese devono versare, per ciascuna delle proprie unit? locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di ?200,00. Per le unit? locali iscritte nel corso del 2008 e dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, l’importo ? pari al 20% di quanto indicato al precedente punto C. Le unit? locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, devono versare, invece, un diritto annuale pari ad ? 110,00. Si rammenta, infine, che il termine entro il quale le imprese sono tenute al versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio, tramite il modello F24 (codice tributo 3850, anno di riferimento ?2008? e sigla della provincia ove ha sede l’impresa, nella casella codice Ente locale da riportare nella sezione ?ICI e altri tributi locali?), coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi (cio? al 16 giugno 2008, o entro il 16 luglio 2008 con la maggiorazione del 0,40%). SANZIONI |


