Carta di qualificazione del conducente

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Decreti attuativi del Capo II del Decreto Lgv. 286/2005. Illustrazione delle disposizioni.

Dal Aprile 2007 – giorno della pubblicazione in Gazzetta – sono in vigore le disposizioni sulla carta di qualificazione dei conducenti professionali.

Si tratta delle disposizioni applicative del Capo II del decreto legislativo 286/2005, che ha introdotto in Italia ? recependo la direttiva 2003/59/CE ? un ulteriore documento abilitativo per la guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose (per i quali occorre gi? la patente di tipo C o C+E) e dei veicoli per il trasporto di persone (per i quali ? necessaria la patente D o D+E, nonch? il CAP KD) denominato appunto ?Carta di qualificazione del conducente? (abbreviato CQC), per l’ottenimento del quale ? necessario seguire un corso di qualificazione iniziale e superare uno specifico esame, e che si rinnova ogni 5 anni, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione periodica.

Sono esentati dall’obbligo della qualificazione iniziale e dal sostenere il relativo esame di valutazione e possono quindi richiedere il rilascio della CQC ?per documentazione?, tutti gli autisti che alla data del 5 aprile 2007 sono titolari della patente di guida di tipo C o di tipo C+E.

La richiesta di rilascio della CQC per esenzione va presentata ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione secondo il seguente calendario (previsto per evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo), in funzione del cognome del conducente:


Dalla A alla F – Dal 6 aprile 2007
Dalla G alla M -Dal 5 luglio 2007
Dalla N alla R – Dal 5 ottobre 2007
Dalla S alla Z – Dal 5 gennaio 2008

Al riguardo si chiarisce che un conducente non pu? in alcun modo anticipare la richiesta della CQC rispetto alle date fissate, ma pu? in ogni caso posticiparla (ad esempio un conducente di nome Bianchi, pu? presentare la domanda di CQC in esenzione a novembre 2007, mentre il conducente di nome Rossi non pu? affatto presentarla a maggio 2007).


Trascorsi tre anni (cio? dopo il 5 aprile 2010) non sar? tuttavia pi? possibile richiedere la CQC in esenzione (art. 2, comma 3 del decreto in esame).

La validit? della carta di qualificazione decorrer?, per quanto attiene al settore merci, dal 10 settembre 2009. Ci? in quanto la direttiva 2003/59/CE stabilisce espressamente tale data di decorrenza (prevedendo invece quella del 10 settembre 2008 per la CQC del trasporto persone, art. 14, comma 2).
Per cui il quinquennio di validit? della CQC si computa da detta decorrenza (scadenza 9 settembre 2014), ancorch? il conducente ottenga una CQC rilasciata in data 1? ottobre 2007.


I conducenti che hanno conseguito la patente C dopo il 5 aprile 2007 non potranno ottenere la CQC in esenzione, ma dovranno sostenere – entro il 10 settembre 2009, per il trasporto cose ? il corso di qualificazione iniziale e superare lo specifico esame d’idoneit?, pena l’applicazione della sanzione prevista per guida senza CQC (art. 116, comma 15, del codice della strada, introdotto dall’art. 14 del D. Lgv. 286/05, da 148 a 594 euro, pi? il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).


Il programma dei corsi

Il programma dei corsi ? disciplinato dagli articoli da 6 ad 8, relativamente alla qualificazione iniziale, e dall’articolo 11 per la formazione periodica.

Il corso di formazione iniziale, obbligatorio per tutti coloro che non hanno conseguito la patente C entro il 5 aprile 2007, e che deve concludersi per quanto riguarda il trasporto cose entro il 10 settembre 2009, ha la durata complessiva di 280 ore, suddivise in:
– 260 ore di lezioni teoriche
– 20 ore di lezioni pratiche di guida (ed utilizzo) di un veicolo per la cui conduzione occorre la patente C, ovvero C+E.

Le 260 ore di lezioni di teoria si svolgono presso la sede dell’Autoscuola o dell’Ente di formazione abilitato e sono al loro volta dettagliatamente suddivise:

a) in una parte generale di 190 ore, valida per tutti i partecipanti al corso (anche quelli che seguono per il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto persone) comprendente materie attinenti la meccanica e la conduzione del veicolo; la durata della guida dei mezzi e dell’attivit? lavorativa, la postura ed i rischi fisici dell’attivit? del conducente;
b) in una parte speciale di 70 ore, relativa al carico del mezzo e alla sua ripartizione, ai contratti per il trasporto di merci su strada, al sistema autorizzativo per i trasporti nazionali e quelli internazionali, nonch? alla conoscenza approfondita del settore (una parte analoga, con lo stesso numero di ore ? prevista per la CCQ trasporto persone).

Le lezioni teoriche possono essere effettuate nei seguenti orari: dal luned? al venerd?, dalle 8 alle 20, mentre al sabato dalle ore 8 alle ore 14 (per consentire al personale della Motorizzazione di svolgere le opportune verifiche, sull’effettivit? dei corsi svolti). Per ogni giorno possono essere svolte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore di lezione. L’iscrizione degli allievi va indicata nel ?registro d’iscrizione al corso di formazione iniziale? (conforme all’allegato 3), mentre la presenza viene annotata nel ?registro di frequenza al corso di formazione iniziale? (allegato 4), da parte del partecipante con la propria firma in entrata (entro 15 minuti dall’inizio della lezione) ed in uscita ad ogni giornata di corso. Detti registri devono essere numerati in ogni pagina e vidimati (prima dell’inizio del corso) dal locale Ufficio provinciale della Motorizzazione e vanno conservati per cinque anni.

I corsisti che hanno gi? una carta di qualificazione di un settore (ad es. di quello persone) frequentano le lezioni della parte speciale dell’altro settore (70 ore); mentre quelli che hanno l’attestato di capacit? per autotrasportatore (ai sensi del D.Lgv. 395/2000), devono frequentare la parte generale (di 190 ore) ed effettuare le 20 ore di lezioni di pratica (in tal modo ? stata interpretata l’esenzione prevista all’art. 19, comma 5 del D. Lgv. 286/2005).

Per le 20 ore di pratica, il decreto ai limita ad indicare alcune attivit? da svolgere nella parte generale (ad es. guida in autostrada, guida notturna, uso degli attrezzi per la piccola manutenzione o la sostituzione del pneumatico) ed altre da effettuare nella parte specifica (es. esercizi per la sistemazione del carico e l’uso degli estintori), senza tuttavia indicare quanto tempo dedicare alle singole attivit?. Si prevede poi che 10 ore, delle 20 di pratica, possono essere svolte anche in area privata, su veicolo non munito di doppi comandi e sotto la supervisione di un autista anziano (dipendente di un impresa di autotrasporto con pi? di 10 anni di esperienza come conducente).

La qualificazione iniziale viene dimostrata mediante uno specifico ?Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale?, necessario per accedere all’esame d’idoneit?, che l’autoscuola o l’ente di formazione rilascia al candidato che non ha superato un certo numero di ore assenza: 28 per le lezioni di teoria, nessuna per quelle di pratica (tutte le assenze effettuate alle lezioni di pratica vanno difatti recuperate entro un mese dalla fine del corso). Se il numero delle ore di assenza alle lezioni di teoria supera le 28 sino a 56, le ore di assenza superiori alle 28 vanno recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario (con opportuna comunicazione all’Ufficio della motorizzazione competente); se le assenze superano 56 ore di corso, il candidato ? tenuto a ripetere l’intero corso.


La formazione periodica


La formazione periodica ? invece obbligatoria per tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione, ai fini del suo rinnovo quinquennale di