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La scelta della destinazione del TFR, da parte del lavoratore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 Febbraio scorso, sono stati pubblicati i due decreti ministeriali (e della modulistica da consegnare al lavoratore per esprimere le sue scelte) necessari per attuare le previsioni della Finanziaria 2007 (Legge 296/06 – commi dal 755 al 757) sull’anticipo della previdenza complementare. Di seguito riportiamo il commento delle disposizioni.

Come detto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 Febbraio scorso, sono stati pubblicati:

– i modelli che i lavoratori dipendenti dovranno utilizzare per comunicare le proprie scelte in merito alla destinazione del TFR maturando (Mod. TFR1 e Mod TFR2);
– i decreti del Ministero del Lavoro datati 30 Gennaio, concernenti:

a) l’istituzione presso l’Inps del ?Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile (art.1, comma 755 della Finanziaria 2007 ? da ora in avanti Fondo di Tesoreria);
b) le modalit? con cui i lavoratori sono chiamati ad esprimere le proprie decisioni, in materia di destinazione del TFR, e la creazione presso l’Inps di ?Fondinps? (d’ora in avanti decreto ?Fondinps?).

Tutto il materiale appena citato ? reperibile nell’area download ? cartella ?previdenza complementare?, del sito confederale; di seguito, se ne analizzano gli aspetti pi? importanti.

Prima di tutto, appare opportuno sottolineare le modalit? a cui le imprese devono attenersi (definite nei commi 6 e 7, art.1 del decreto sul Fondo di Tesoreria), per calcolare la soglia limite di dipendenti (pari a 49) oltrepassata la quale il TFR che per scelta del lavoratore rimane in azienda, deve essere versato da quest’ultima al Fondo di Tesoreria costituito presso l’Inps:

1) per le imprese in attivit? al 31 Dicembre 2006, il predetto limite si calcola prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006;
2) per quelle che iniziano ad operare dal 2007, occorre riferirsi alla media annuale dei lavoratori nell’anno solare di inizio attivit?.
3) In entrambi i casi appena citati, alla media concorrono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto, dall’orario di lavoro e dalla sussistenza o meno dell’obbligo di accantonare il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. Restano esclusi, invece, i dipendenti assenti (servizio militare, aspettativa, gravidanza, ecc?) quando sostituiti con altri soggetti (i quali, tuttavia, concorrono al calcolo) e, in generale, quelli che non sono legati da un vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda i lavoratori part ? time, ?sono computati in base alla normativa di riferimento?, quindi proporzionalmente all’orario svolto rispetto a quello pieno.

Analizziamo ora le scelte che tutti i lavoratori subordinati sono chiamati a compiere entro il prossimo 30 Giugno (se in forza al 31 Dicembre scorso), ovvero entro 6 mesi dall’assunzione (se avvenuta dal 1 Gennaio 2007), ad eccezione di coloro che, al 31 Dicembre 2006, gi? aderivano ad una forma previdenziale a cui destinano l’intero TFR (vedi l’art.1, comma 3 del decreto ?Fondinps?), i quali non devono compilare nessun modello. Da sottolineare, inoltre, che una volta riconsegnato nei termini appena visti, il datore deve rilasciare al dipendente una copia controfirmata del modello, per ricevuta.


A) Lavoratori subordinati in forza alla data del 31 Dicembre 2006

Entro il 30 Giugno, devono restituire all’impresa il modello TFR1 debitamente compilato. Peraltro, riprendendo quanto disposto dall’art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005 sulla disciplina delle forma pensionistiche complementari, tale modello distingue a seconda se, alla data del 28 Aprile 1993, il soggetto risultava a meno iscritto alla previdenza obbligatoria.

– Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dal 29 Aprile 1993, che, al 31.12 u.s, non destinavano il T.F.R. alla previdenza complementare.

Qualora si avvalgano della modalit? di scelta espressa, questi soggetti sono chiamati a compilare la sezione 1 del modello TFR1, nella quale sceglieranno se:

– conferire l’intero TFR maturando alla forma pensionistica complementare ivi indicata (scelta irrevocabile). In questo caso, a partire dal 1 Luglio il datore verser? il TFR alla predetta forma previdenziale, compreso il Trattamento maturato tra la data dell’opzione e il 30 Giugno 2007, comprensivo di rivalutazione (art.1, comma 2, lett.a) decreto ?Fondinps?), mentre il TFR maturato prima dell’opzione rester? presso l’impresa anche se occupa pi? di 49 dipendenti (vedi l’art.3, comma 1, lett a del decreto ?Fondo di Tesoreria?, nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti alla data del 31 Dicembre scorso ?non ? dovuto alcun contributo al Fondo??);
– lasciare il TFR in azienda (scelta revocabile). Per le imprese con una media occupati di almeno 50 dipendenti, questa scelta comporta l’obbligo di trasferire il TFR al Fondo di Tesoreria dell’Inps (con versamenti mensili), a partire dal mese successivo a quello in cui il dipendente restituisce il modello TFR1 (art. 3, comma 1, lett.a – decreto ?Fondo di Tesoreria?); detto trasferimento riguarder? anche il TFR maturato tra il 1 Gennaio 2007 ed il mese di effettivo versamento al Fondo, maggiorato della rivalutazione (cfr la norma in ultimo citata).

Se al 30 Giugno prossimo il lavoratore non riconsegna il modello TFR1, scatter? la modalit? di conferimento tacita prevista dall’art.8, comma 7, lett.b) del D.lgvo 252/2005 (vedi in tal senso quanto prevede ora l’art.1, comma 2, lett. b – decreto ?Fondinps?): dal 1 Luglio, il TFR sar? conferito al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL (anche a livello territoriale), a meno che non sia stato sottoscritto un diverso accordo aziendale. Se all’interno dell’impresa coesistono la forma previdenziale indicata dal CCNL e quella dell’accordo aziendale, il TFR sar? indirizzato al fondo che ha registrato pi? adesioni tra i lavoratori; infine, se la devoluzione alla previdenza complementare non ? possibile per mancanza dei Fondi di categoria, il trattamento sar? destinato a ?Fondinps?. Il TFR maturato durante il periodo transitorio resta in azienda.


– Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 Aprile 1993

A questi lavoratori sono dedicate le successive 3 sezioni del modello TFR1, che introducono un’ulteriore elemento di differenziazione a seconda che, al 31 Dicembre scorso, costoro aderivano, o meno, ad una forma di previdenza complementare. Nel rimandare ad un’attenta lettura delle pertinenti sezioni del modello, evidenziamo che a questi lavoratori (tenuto conto dell’anzianit? di servizio) sono state riconosciute alcune prerogative che possono esercitare entro il prossimo 30 Giugno.
In particolare:

– qualora al 31.12.2006 gi? versavano una quota del TFR ad un Fondo previdenziale, compilando la sezione 2 del modello potranno scegliere se continuare a contribuire nella stessa misura anche per il futuro o, in alternativa, se destinare al predetto fondo l’intero TFR maturando.

– laddove al 31.12 scorso questi lavoratori trattenevano tutto il TFR in impresa, devono redigere:
– la sezione 3, quando il CCNL del settore abbia istituito un fondo di categoria. In tal caso, il lavoratore pu? limitare il versamento alla quota stabilita dallo stesso CCNL;
– la sezione 4, se il CCNL di riferimento non preveda una fondo apposito. Anche in questo caso, il lavoratore pu? destinare alla previdenza complementare soltanto una parte del TFR, in misura non inferiore al 50% (cfr. l’art.8, comma 7, lett.c2 del D.lgvo 252/2005).

Inoltre, sempre in relazione alle fattispecie previste nelle sezioni 3 e 4 del modello TFR1, il lavoratore pu? anche