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Novit? in materia di permesso di soggiorno

Nell’ambito del Decreto Legge n. 10 del 15 Febbraio scorso (su G.U n. 38, sempre del 15 Febbraio), intitolato ?disposizioni in materia di obblighi comunitari e internazionali?, sono state introdotte alcune novit? in materia di permesso di soggiorno per gli immigrati (contenute nell’art.5), che si illustrano di seguito:

1. Abolizione del permesso di soggiorno di breve durata.

Il permesso di soggiorno ? obbligatorio soltanto quando la permanenza in Italia superi i tre mesi; al di sotto di questo periodo, lo straniero pu? scegliere se dichiarare la sua presenza all’Ufficio di Polizia di frontiera (quando fa ingresso sul nostro territorio), oppure, entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo in Italia, al questore della Provincia in cui si stabilisce, con modalit? che saranno definite in un apposito decreto del Ministro dell’Interno. Alla scadenza dei tre mesi (o del minor termine stabilito nel visto d’ingresso), l’extracomunitario deve lasciare il nostro Paese a meno che, nel frattempo, non abbia ottenuto un permesso di soggiorno.

2. Abolizione dell’obbligo di comunicare alla Questura la presenza dello straniero.

E’ stato abrogato l’art. 7 del T.U sull’immigrazione (D.lgvo 286 del 25 Luglio 1998), con la conseguenza che ? cessato l’obbligo di informare la Questura, entro 48 ore, ogni qual volta si fornisca alloggio o ospitalit? ad uno straniero, oppure in caso di cessione al medesimo della propriet? o del godimento di beni immobili collocati in Italia. Si ricorda che per quanto riguarda i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare alla Questura l’assunzione dell’extracomunitario, era gi? stato eliminato dal comma 1184 della Finanziaria/2007 (Legge 296/06)

3. Distacco di lavoratori per prestazione collegate a contratti d’appalto.

Un’importante novit?, infine, ? legata all’ingresso di lavoratori extra U.E dipendenti di imprese con sede in uno Stato comunitario (dove sono regolarmente pagati), quando per un certo periodo di tempo vengano distaccati in Italia presso il committente, per eseguire delle prestazioni connesse ad un contratto d’appalto. Ebbene, per questi lavoratori ? ora stabilito che il permesso di soggiorno pu? essere rilasciato senza il preventivo nulla osta al lavoro dello Sportello per l’immigrazione; al posto di questo nulla osta, infatti, il committente deve inviare al predetto Sportello una comunicazione, che specifichi il contratto in base al quale la prestazione di servizi ? effettuata, unitamente alla dichiarazione dell’impresa appaltatrice contenente:

– i nominativi dei lavoratori da distaccare;

– l’attestazione del rispetto, per gli stessi lavoratori, delle condizioni di residenza e lavoro vigenti nello Stato estero ove ? collocata la propria sede.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto