
Sospensiva del provvedimento di sospensione della patente, e diritti costituzionalmente garantiti
19 Giugno 2006
C.UN.A. – Referendum 25 e 26 giugno 2006
20 Giugno 2006Introdotta la disciplina nella Regione Ellenica
Con nota del 12 giugno 2006 (prot. n. 10018), la nostra Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose segnala che il Ministero dei Trasporti ellenico ha emanato una disciplina riguardante l’esercizio dell’attivit? di cabotaggio stradale da parte dei vettori comunitari.
Detta disciplina prevede in particolare che:
– il periodo massimo di svolgimento dei trasporti di cabotaggio in territorio greco sia di dieci giorni per ciascun mese e che, tra un trasporto di cabotaggio ed un altro, ci debba essere un intervallo di almeno un giorno;
– il reddito realizzato attraverso le operazioni di cabotaggio stradale sia assoggettato alla tassa sul reddito greca ed all’IVA: le imprese di trasporto sono obbligate a farsi rappresentare a fini fiscali da un agente;
– per ciascuna operazione di cabotaggio stradale va emesso uno specifico documento di trasporto. Copia dei documenti relativi ai trasporti di cabotaggio pi? recenti (il Ministero greco non precisa il periodo ? ndr.) vanno mantenuti a bordo del mezzo, per facilitare le attivit? di controllo.
Da ultimo, il Ministero greco precisa che nell’esecuzione dei trasporti di cabotaggio vanno tenuti a bordo del veicolo i seguenti documenti:
– carta di circolazione del veicolo;
– copia conforme della licenza comunitaria;
– certificato d’ispezione tecnica (l’avvenuta revisione ndr.);
– ricevuta di pagamento delle tasse automobilistiche (quantunque in Italia non obbligatoria a bordo del veicolo);
– una carta della sicurezza sociale rilasciata a nome del conducente/dipendente dell’impresa di trasporto (probabilmente la tessera sanitaria).
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


