
Parcheggio custodito. Obbligo di risarcimento del danno causato dal furto del veicolo.
10 Aprile 2006
Mancata taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocit?
10 Aprile 2006Sentenze della Corte di Cassazione: sent. II civile, n.5789 del 15.3.2006 e sez. I civile, n.1547 del 26.1.2006
Nel giudizio diretto ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale notificata al proprietario del mezzo, nel quale questi sostenga di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di infrazione del codice della strada, spetta all’Amministrazione provare che tale notifica ? stata, invece, correttamente effettuata. Questa prova, secondo la Cassazione, va data producendo in giudizio l’originale del verbale notificato, mentre non pu? ritenersi fornita con l’esibizione del registro delle avvenute notifiche sul quale non compaiano gli estremi dell’atto notificato, n?, tanto meno, con un avviso di contravvenzione (Cassazione, sent. II civile, n.5789 del 15 .3.2006).
Qualora si proceda alla contestazione differita dell’infrazione, il verbale di accertamento deve ritenersi valido anche se compilato da un agente diverso da quello che ha constatato l’infrazione; infatti, affinch? il verbale sia legittimo ? sufficiente che venga redatto a cura di una persona in servizio presso l’Organo accertatore, anche se fisicamente diversa da quella che, materialmente, ha accertato l’infrazione (Cass.ne, sez. I civile, n.1547 del 26.1.2006).
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


