Fermo amministrativo del mezzo disposto dalle concessionarie per la riscossione dei tributi

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Individuazione del Giudice competente per le impugnazioni dei relativi provvedimenti

Su questa delicata materia, segnaliamo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha fatto chiarezza sulla giurisdizione (ordinaria o amministrativa) in materia di provvedimenti di fermo amministrativo dei veicoli, emessi dalle concessionarie alla riscossione dei tributi; fino a quest’intervento, infatti, non era ancora chiaro se le impugnazioni contro questi provvedimenti dovevano proporsi davanti al giudice amministrativo (T.a.r), oppure a quello ordinario (Tribunale). Con la sentenza in commento (la n?2053 del 31 Gennaio u.s.), la Cassazione ha sciolto il dubbio, stabilendo che il giudice competente a conoscere di queste impugnazioni ? quello ordinario, davanti al quale le stesse possono proporsi con gli strumenti indicati dall’art. 57 del D.P.R. 602/73: l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Le Sezioni Unite hanno motivato questa decisione, sostenendo che il potere di fermo degli enti concessionari ha natura cautelare (e non amministrativa); esso, infatti, ? diretto a garantire la piena riuscita della successiva espropriazione forzata del mezzo, la quale, invece, rischierebbe di essere compromessa se, scaduto il termine per il pagamento della cartella esattoriale, al debitore fosse permesso di disporre liberamente del suo veicolo (che, ad esempio, potrebbe essere venduto).

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto