Segnaletica stradale non visibile. Annullabilit? delle multe.

10 Aprile 2006

Viabilit? Internazionale. Austria

11 Aprile 2006

Segnaletica stradale non visibile. Annullabilit? delle multe.

10 Aprile 2006

Viabilit? Internazionale. Austria

11 Aprile 2006

Obbligo d’installazione sui veicoli immatricolati dal 1? maggio 2006 ? Reg. CE 561/2006 su G.U.C.E. L 102 dell’11.04. 2006.

Dal 1? maggio 2006 i veicoli di nuova immatricolazione (cio? immessi in circolazione per la prima volta) dovranno obbligatoriamente essere muniti dell’apparecchio tachigrafo digitale.

E’ quanto discende dal Regolamento comunitario 15 marzo 2006, n. 561, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi, che:

– detta nuove disposizioni sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei conducenti, in sostituzione del precedente regolamento 3820/85 (che viene espressamente abrogato);
– modifica i Regolamenti CE nn. 3821/85 e 2135/98, sull’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, introducendo appunto il nuovo tachigrafo digitale, per il cui funzionamento e la conservazione dei dati da esso registrati ? necessario utilizzare le apposite carte tachigrafiche conducente ed azienda.

Tutte le disposizioni del Reg. CE 561/06 entreranno in vigore l’11 aprile 2007 (dopo un anno dalla sua pubblicazione), ad eccezione di quelle attinenti all’obbligo dell’uso del tachigrafo digitale che si applicano difatti a partire dal 1? maggio 2006, quali appunto:

– l’obbligo d’installazione sui veicoli di nuova immatricolazione (art. 27). Tutti i veicoli immatricolati sino al 30 aprile 2006 potranno ancora montare il vecchio cronotachigrafo analogico e potranno utilizzarlo sino a quando questo apparecchio non si dovesse guastare in maniera irreparabile (in tal caso il vecchio apparecchio andr? sostituito con un novo tachigrafo digitale);

– il trasferimento dei dati dalle carte conducente all’azienda e la conservazione per almeno 12 mesi di tali dati da parte dell’impresa (art. 10, paragrafo 5);

– la fornitura dei dati scaricati ai conducenti interessati richiedenti o alle autorit? incaricate del controllo (art. 26, paragrafo 3); le procedure da adottare in caso di carta del conducente danneggiata o non funzionante (art. 27, paragrafo 4).

Nel fare riserva di illustrare in maniera pi? organica le altre disposizioni del nuovo regolamento che entreranno in vigore fra un anno, si mette a disposizione degli Utenti registrati, il testo del Reg. CE 561/06 ? Sistema Informativo ? Area Modulistica del sito confederale.

Per la registrazione utenti consultare l’apposita sezione di www.conftrasporto.it .

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto