Cabotaggio stradale di merci in Italia

Cronotachigrafo Digitale ? Aggiornamento

2 Agosto 2005

Incidenti TIR

4 Agosto 2005

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In una apposita circolare la Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose richiama le nozioni base del cabotaggio stradale e la differenza con il trasporto combinato

Con circolare n? 1 del 26 luglio 2005, la Direzione generale Autotrasporto Persone e Cose – sollecitata anche dalla nostra Confederazione – ha inteso richiamare le nozioni base del cabotaggio stradale e la differenza con il trasporto combinato, i limiti di esecuzione dei servizi di cabotaggio in Italia e la documentazione ad essi relativa, nonch? chiarire il regime sanzionatorio applicabile in materia.

Premesso che la circolare si applica ai vettori esteri che svolgono il ?cabotaggio?, cio? la prestazione dei servizi di trasporto nazionale in Italia, e fatto espresso rinvio alla lettura della stessa (Area Modulistica – Anno 2005 del Sistema Informativo) per coloro che intendono approfondire l’argomento, si evidenziano di seguito i punti pi? significativi chiariti dal provvedimento:

a – nell’ambito di un trasporto combinato, si considera ?cabotaggio? la tratta stradale iniziale o finale del trasporto qualora il veicolo a motore non salga sul treno o sul traghetto, con la conseguenza che tali tratte possono essere regolarmente svolte solo dai vettori comunitari ammessi al cabotaggio (austriaci, belgi, ciprioti, tedeschi, danesi, spagnoli, francesi, finlandesi, greci, irlandesi, lussemburghesi, maltesi, olandesi, portoghesi, svedesi, sloveni, inglesi, islandesi, norvegesi e cittadini del Liechtenstein). Per tutti gli altri vettori, comunitari o extra-comunitari ? rigorosamente vietato il cabotaggio in Italia;

b – richiamati i limiti di esecuzione del cabotaggio previsti dal D. M. 18 marzo 2005 e dal D.D. 24 marzo 2005 (cfr. circolare INT05106 del 5 aprile 2005), la circolare chiarisce che ?il libretto dei resoconti costituisce un documento integrativo della Licenza Comunitaria (necessaria per effettuare il cabotaggio ? ndr.) ed il suo possesso ? indispensabile per le prestazioni di servizio? rese. Detto libretto deve trovarsi a bordo del veicolo durante l’esecuzione del cabotaggio e va regolarmente compilato prima dell’inizio dello stesso; l’ingresso o l’uscita dall’Italia vanno indicati contestualmente all’evento, direttamente dal conducente. Libretto dei resoconti, copia conforme della licenza comunitaria ed eventuale attestato del conducente (se questi ? extra-comunitario) vanno esibiti ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo su strada. I vecchi libretti dei resoconti (quelli rilasciati ai seni del D.D. 29 aprile 2004) sono validi e possono essere utilizzati sino ad esaurimento.

c- Sanzioni

– Vengono punti con gli articoli 26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) e 46 (trasporti abusivi) della legge 298/74 – che stabiliscono sanzioni pecuniarie da 2.065 euro in su unitamente al fermo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione del fatto, la confisca del mezzo – coloro che svolgono cabotaggio senza essere ammessi ad effettuarlo. Cio? i vettori extracomunitari o quelli di Paesi comunitari aventi divieto transitorio di cabotaggio (cechi, slovacchi, polacchi, ungheresi, estoni, lettoni e lituani); alle stesse disposizioni soggiacciono i vettori dei Paesi comunitari che, pur essendo ammessi ad effettuarlo ed avendo la copia conforme della Licenza Comunitaria, non sono muniti o comunque non esibiscono il prescritto libretto dei resoconti;

– Sono invece puniti con il solo articolo 46 della legge 298/74, coloro che violano i limiti temporali entro cui ? possibile effettuare cabotaggio in Italia; presentano un’irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea compilazione della data di partenza (colonna 2), del luogo di carico (colonna 3) e del luogo di scarico (colonna 4), ovvero per la mancata indicazione della data di entrata o di uscita del territorio nazionale.

– Viene infine applicata la sanzione dell’avvertimento (annotata da parte degli organi di polizia stradale) al vettore che nell’esecuzione del cabotaggio commette un’irregolare tenuta del libretto relativamente ad altre informazioni che l’impresa ? tenuta ad indicare.

Si rammenta che per la consultazione ed il download dei documenti resi disponibili nell’Area Modulistica occorre essere Utenti registrati.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto