
Lavoro – CCNL
1 Agosto 2005
Cabotaggio stradale di merci in Italia
3 Agosto 2005Tolleranza nell’installazione dell’apparecchio digitale sui veicoli nuovi sino al 31.12.2005. Modalit? di rilascio e costo delle carte tachigrafiche
Riteniamo opportuno fare il punto della situazione in ordine all’installazione del tachigrafo digitale ed in particolare sulla:
– data e l’obbligo dell’installazione
– sulle modalit? di rilascio delle carte tachigrafiche e loro diverse tipologie
– sui costi di rilascio, sulla durata ed il rinnovo delle citate carte
alla luce degli ultimi provvedimenti delle Istituzioni comunitarie e dei competenti Ministeri italiani.
Data ed obbligo d’installazione
Com’? noto, la data a decorrere dalla quale ? richiesta l’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione nell’Unione Europea ? quella del 5 agosto 2005.
Questa data figura nella proposta di emendamento ai regolamenti comunitari 3821/85 e 2135/98 (relativi all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento Europeo e, con buona possibilit?, verr? ulteriormente differita.
Ci? in quanto, se da un lato il Consiglio ritiene doveroso mantenere questo termine; dall’altro, il Parlamento – constatato che oltre un terzo dei Paesi membri non ? pronto per l’installazione dell’apparecchio, la sua abilitazione ed il rilascio delle relative carte alla data fissata – ha recentemente adottato un emendamento che prevede un rinvio della data d’introduzione dell’obbligo di allestimento dei veicoli con tachigrafo digitale al 5 agosto 2006 (ai fini costruttivi) ed al 5 agosto 2007 (per la messa in servizio dei veicoli).
Le posizioni divergenti fra Consiglio e Parlamento hanno gi? fatto scattare una procedura di conciliazione, il cui esito sar? presumibilmente noto entro la fine del corrente anno e condurr?, con ogni probabilit?, alla fissazione di una data diversa da quella del 5 agosto 2005 a decorrere dalla quale il tachigrafo digitale diverr? obbligatorio per i veicoli immatricolati successivamente e per i veicoli gi? immatricolati per i quali sar? necessario sostituire il (vecchio) cronotachigrafo analogico, con un nuovo apparecchio digitale (ad esempio per rottura, malfunzionamento, ecc?)
Questa situazione ? stata accertata dal Dipartimento Trasporti Terrestri del nostro Ministero che, con circolare prot. n. 664/MOT1 del 26 luglio scorso, dopo aver affermato che: ?In Italia le procedure amministrative necessarie al fine di poter emettere le carte tachigrafiche sono in fase di perfezionamento e, con ogni probabilit?, non saranno ultimate entro il 5 agosto 2005?, ha stabilito espressamente che: ?sar? possibile immettere in circolazione veicoli nuovi muniti di cronotachigrafo analogico sino al 31 dicembre 2005?.
Con ci? l’obbligo di munire i veicoli nuovi dell’apparecchio digitale viene di fatto spostato al 1? gennaio 2006.
La menzionata circolare – disponibile nel Sistema Informativo – Area Modulistica ? Anno 2005 del sito confederale – chiarisce inoltre che sussiste la possibilit? di immatricolare veicoli muniti di tachigrafo digitale, ma che tale apparecchio deve essere abilitato da officine autorizzate, munite della carta tachigrafica ?officina?. Carta che, per le vie brevi, il Ministero delle Attivit? produttive ci ha segnalato sar? disponibile soltanto a partire dal mese di settembre. Nulla osta, invece, per i veicoli immatricolati all’estero, provvisti di tachigrafo digitale funzionante (cio? abilitato e munito di carta ?conducente?), che potranno regolarmente circolare in Italia.
Modalit? di rilascio e diverse tipologie delle carte tachigrafiche
Con decreto 23 giugno 2005 (su G. U. n. 172 del 26 luglio 2005 ? disponibile sempre nell’Area Modulistica ? Anno 2005 del sito confederale), il Ministero delle Attivit? Produttive ha fissato le modalit? per il rilascio delle carte tachigrafiche necessarie per il completo utilizzo dell’apparecchio digitale, nonch? per la tenuta del registro dei marchi, dei dati elettronici di sicurezza e del registro delle officine abilitate all’installazione dell’apparecchio.
Le carte tachigrafiche (del tipo smart-card) sono suddivise in quattro categorie:
– la carta del conducente;
– la carta dell’impresa;
– la carta dell’officina;
– la carta di controllo.
Le prime due riguardano in particolare il nostro settore, mentre quella dell’officina e quella di controllo (rilasciata quest’ultima alle autorit? deputate ai controlli di natura tecnica-amministrativa in materia di sicurezza sul lavoro, sul trasporto stradale o autorizzate ai servizi di polizia stradale) attengono invece a fasi diverse del funzionamento del tachigrafo digitale.
Tutte le carte vengono rilasciate in Italia da parte del sistema camerale, in particolare dalla Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta redatta su modello conforme a quello che il Ministero delle Attivit? produttive ha in corso di approvazione.
Alla scadenza del periodo di validit? il possessore della carta ha l’obbligo di restituirla, come in tutti i casi in cui non necessiti pi? della carta per l’esercizio della sua attivit?, ovvero abbia perso i requisiti per mantenere il rilascio della stessa (nel caso ad esempio di cessazione dell’attivit? da parte di un’impresa, l’ufficio del registro che ha ricevuto la domanda di cessazione provvede ? attraverso il sistema informatico camerale ? a sospendere la validit? della carta ed a farne espressa richiesta di restituzione all’impresa).
A) La carta del conducente ? una carta personale, richiesta ad ogni autista per la guida di veicoli che hanno l’obbligo del cronotachigrafo (cio? per quelli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 3,5 tonnellate). Il conducente deve farne espressa domanda alla Camera di Commercio del luogo in cui ha la residenza in Italia; per autisti comunitari residenti negli Stati membri dell’U.E. o extra-comunitari, con regolare permesso di soggiorno in Italia, la richiesta va inoltrata alla Camera di Commercio della sede dell’impresa per la quale essi lavorano. Nella domanda vanno riportare le generalit? dell’autista, una foto dello stesso, il numero e la categoria della sua patente di guida ed il fatto che lo stesso non ? titolare di altra carta tachigrafica. La Camera di Commercio, prima di rilasciare la carta, accerta la validit? e la categoria della patente di guida del richiedente. Sul funzionamento, si segnala che la carta deve essere inserita dall’autista nell’apparecchio prima di iniziare la guida e che essa permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta; velocit?; distanza ed eventi particolari. La carta ha una capacit? di memoria dei dati della guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni.In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, furto o smarrimento, il conducente pu? continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni (o anche per un periodo pi? lungo, se ci? fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda) a condizione che egli possa dimostrare l’impossibilit? di esibire o utilizzare la carta durante detto periodo (art. 10 ? D. M. 23 giugno 2005).
B) La carta dell’impresa ? una carta rilasciata ad ogni impresa di autotrasporto che possieda almeno un veicolo avente l’obbligo del cronotachigrafo. Deve essere richiesta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da persona da lui delegata (quindi anche dalle Associazioni di categoria presso cui l’impresa ? iscritta). Essa riporta la denominazione e l’indirizzo dell’impresa, nonch? il suo numero d’iscrizione al registro imprese, e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutt
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Redattore: C.I.C.


