
Il culto del sospetto – di Sandokan
18 Aprile 2005
Certificati di formazione professionale
18 Aprile 2005Adeguamento all’ADR 2005. Rinnovo accordo tariffario scadente il 30 giugno 2005.
Com’? noto, il decreto del Ministro dell’Ambiente 21 gennaio 2000, n. 107 – in attuazione della direttiva CEE 94/63 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) e della legge italiana n. 413/97 recante misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene ? ha disposto che entro il termine ultimo del 1? gennaio 2005 ogni deposito per il caricamento della benzina nei veicoli cisterna fosse dotato di una torre di caricamento del basso (con deroga per i piccoli depositi con quantit? movimentate inferiori a 10.000 tonnellate/anno).
Relativamente alle cisterne poi, il decreto in questione ha stabilito tra l’altro che:
– le stesse devono soddisfare la prescrizione di trattenere i vapori residui;
– quelle collaudate a partire dal 17 novembre 2000 (sei mesi dopo l’entrata in vigore del D.M. 107/2000) dovevano ? fin dall’inizio – essere conformi alle specifiche dell’allegato 3 allo stesso decreto 107/2000 per il caricamento dal basso e il recupero dei vapori;
– che il caricamento dal basso ed il recupero dei vapori si applicher? a tutti i veicoli cisterna entro il termine ultimo del 17 maggio 2010 (cio? entro dieci anni dalla data in vigore del D.M. 107/2000);
– e che sono esentati dall’obbligo del caricamento dal basso “i veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati dal 1? gennaio 1990, che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta dei vapori in fase di caricamento”.
Per questi ultimi veicoli ? ancora oggi ammesso il carico dall’alto. Per questo tipo di carico, tuttavia, i depositi del Gruppo Eni impongono – in virt? di una loro regolamentazione interna – che la cisterna che intende caricare dall’alto deve essere equipaggiata con dei dispositivi “anti-trabocco” che evitino la fuoriuscita della benzina con il conseguente formarsi di vapori.
Avverso tale imposizione ? che il Gruppo ENI pu? e ha legittimamente adottato all’interno dei propri depositi, anche per il carico del gasolio – Conftrasporto ? intervenuta affinch? ENI si limitasse ad applicare le disposizione del citato DM 107/2000 o, in subordine, concedesse un ulteriore proroga della scadenza (rispetto a quella di tre mesi, gi? concessa dal 1? gennaio 2005), per dar modo agli ultimi vettori che non si sono conformati alle prescrizioni, di continuare a lavorare durante il periodo di adeguamento dei mezzi.
Nonostante le motivate richieste, esposte nell’incontro avvenuto nella giornata del 12 aprile u.s., i responsabili del Gruppo ENI hanno deciso unilateralmente di non rivedere la loro posizione e di non concedere ulteriori proroghe per eventuali adeguamenti.
Per questa ragione raccomandiamo ancora una volta alle imprese che svolgono servizi di trasporto di prodotti petroliferi per il Gruppo Eni di adeguarsi al citato DM 107/2000 e, nel caso di carico dall’alto, di adeguare le proprie cisterne con meccanismi anti-trabocco.
Si segnala infine che durante l’incontro suddetto, Conftrasporto ha concordato con l’Unione Petrolifera di affrontare in maniera congiunta il tema dell’applicazione in Italia della nuova edizione delle prescrizioni ADR con decorrenza 1? luglio 2005, soprattutto per uniformare le richieste da avanzare ai Ministeri competenti, al fine di ottenere un sistema pi? snello e meno costoso per le aziende di autotrasporto (al riguardo le associazioni e le imprese aderenti potranno inviare proprie osservazioni alla Segreteria della scrivente Confederazione). Argomento questo che verr? trattato in una prossima riunione gi? prevista nella prima decade del mese di maggio, in cui sar? anche riavviato il discorso relativo al rinnovo dell’accordo tariffario, la cui scadenza ? fissata al 30 giugno 2005.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


