Caos in viabilità al confine italo-svizzero

1 Luglio 2004

Accordo trasporto in cisterna di prodotti chimici.

12 Luglio 2004

Caos in viabilità al confine italo-svizzero

1 Luglio 2004

Accordo trasporto in cisterna di prodotti chimici.

12 Luglio 2004

Austria. Previsti nuovi divieti di circolazione

In data odierna,(12 luglio 2004) il Ministero dei Trasporti italiano ha diffuso copia del Decreto del Ministro dei Trasporti, l’Innovazione e la Tecnologia della Repubblica d’Austria, che introduce per l’anno 2004 dei divieti aggiuntivi di circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton, su alcuni tratti autostradali e di strade extraurbane.
Di seguito riportiamo il testo del decreto in questione.
?1) (1) La circolazione di autocarri od autoarticolati con un peso complessivo massimo consentito di oltre 7,5 tonnellate e di autocarri con rimorchio, nei quali la somma dei pesi totali massimo consentiti delle due unit? super le 7,5 tonnellate, ? vietata sulle strade, elencate ai paragrafi (2), (3), il 2 Luglio, il 23 Luglio, il 30 Luglio ed il 6 Agosto tra le ore 15 e le ore 19, nonch? tutti i sabati dal 3 Luglio compreso fin all’11 Settembre 2004 compreso dalle ore 8 alle ore 15.

(2) Il divieto di cui al par. 1 vale sulle seguenti autostrade in entrambe le direzioni di marcia:
– A1 (autostrada Ovest) dallo snodo di Vienna/Auhof allo svincolo di Wallersee;
– A2 (autostrada Sud) dallo snodo di Voesendorf fino al Confine di Stato di Arnoldstein, ad eccezione della bretella di collegamento tra lo snodo di Graz ? Est e l’incrocio con la B37;
– A4 (Autostrada Est) dallo svincolo di Schwechat al Confine di Stato di Nickelsdorf;
– A7 dallo snodo di Linz (A1 ? A7) allo svincolo per la Salzburgerstrasse;
– A8 dallo snodo di Wells allo snodo di Voralpenkreuz;
– A9 sull’intero percorso;
– A10 (Tauri) dallo svincolo di Salisburgo sud allo svincolo di Werfen e dallo svincolo di Eben allo snodo di Villaco ? Zauchen;
– A11 dallo snodo di Villaco allo svincolo di St. Jacob i.R.;
– A12 (autostrada dell’Inn) dal confine di Stato di Kufstein allo svincolo di Imst;
– A13 (autostrada del Brennero) dal confine di Stato allo svincolo di Innsbruck sud;
– A 21 (Tangenziale di Vienna) dallo snodo di Steinhauest (A1 ? A21) allo svincolo di Brunn am Gebirge;
– A25 sull’intero percorso;
– Superstrada di Krems S33 dallo snodo di St. Poelten (A1 – S33) allo svincolo di St. Poelten est.
(3) Il divieto di cui al punto 1 vale anche sulle seguenti strade extraurbane in entrambe le direzioni di marcia:
– Strada di Seefeld B 177 sull’intero percorso;
– Strada dell’Achensee B 181 sull’intero percorso;
– Strada di Lofer B 178 da Lofer a Woergl;
– Strada del Fernpass B 179 da Nassereith a Biberwier;
– Strada della Valle dell’Enns B 320 sull’intero percorso.

2) Sono esclusi dai divieti di circolazione elencati al paragrafo 1.
1. Viaggi che servano al trasporto di animali da macello o di generi alimentari facilmente deperibili, di stampa periodica, alla fornitura di bevande in luoghi meta di escursioni, al rifornimento improcrastinabile di distributori di carburanti, di gastronomie o manifestazioni, a riparazioni di impianti di raffreddamento, al servizio carro attrezzi, al soccorso stradale, al pronto intervento in caso di catastrofi, all’assistenza medica, all’intervento di veicoli del gestore stradale o di veicoli da esso incaricati di garantire il traffico stradale, alla costruzione di strade o ferrovie, all’intervento di veicoli della pubblica sicurezza, dei Vigili del Fuoco, della Nettezza Urbana, alla rimozione di rifiuti, all’esercizio di impianti di depurazione o all’impiego di veicoli del gestore di un trasporto di linea per assicurare lo svolgimento del regolare servizio di linea, nonch? a viaggi improcrastinabili di autocarri dell’Esercito o di truppe straniere, che sulla base della legge sul soggiorno di truppe, Gazzetta Uff. I Nr 57/2001, si trovino sul territorio austriaco, o a viaggi di Organizzazioni riconosciute per il trasporto di aiuti;
2. Il trasporto di merci combinato strada ? ferrovia dalla sede del mittente alla pi? vicina stazione di carico tecnicamente equipaggiata o dalla pi? vicina stazione di scarico tecnicamente equipaggiata al destinatario e viceversa alla pi? vicina stazione di carico, purch? si conduca con se un documento (contratto CIM/UIRR), riempito in ogni sua parte, dal quale si evinca che il veicolo o le sue parti aggiunte (contenitori, containers) verranno o siano trasportati con la ferrovia;
3. Viaggi di veicoli senza carico il Venerd? ed il Sabato dalle ore 8 alle ore 10 fino al luogo di residenza del guidatore, alla sede dell’impresa di trasporto, al terminal merci, alla rimessa dell’autocarro, al luogo di residenza stabile del veicolo o a quel luogo in cui l’imprenditore metta a disposizione del guidatore la possibilit? di tornare indietro con un mezzo pubblico o con un veicolo aziendale.
3) Le norme giuridiche che dispongono di divieti di circolazione pi? estesi, non vengono derogate?.

NOTA BENE: I divieti sopra descritti, ? bene ricordarlo, vanno ad aggiungersi a quelli generici, che potrete trovare all’interno del sito confederale pubblicati nell’area modulistica e nella sezione dedicata ai divieti di circolazione estero anno 2004.

Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto