
Lavoro – Attestato del conducente
22 Marzo 2005
Legge n. 15 dell’11 Febbraio 2005
22 Marzo 2005Deduzioni forfetarie delle spese non documentate sostenute dalle imprese di autotrasporto per le trasferte, previste all’interno del Modello UNICO 2005
Informiamo che, in merito alle deduzioni forfetarie di cui all’oggetto, le versioni definitive dei modelli:
-Unico 2005 persone fisiche (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 Marzo 2005);
-Unico 2005 ? Societ? di persone (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 Marzo 2005);
-Unico 2005 Societ? di capitali (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.44 della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 Marzo 2005);
prevedono quanto segue.
1) Deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale, ovvero dal socio della societ? di persone.
Per le imprese individuali e le societ? di persone ammesse al regime di contabilit? semplificata, che non hanno optato per il regime ordinario, i modelli Unico 2005 persone fisiche e societ? di persone, hanno previsto un incremento degli importi della deduzione forfetaria spettante per i trasporti effettuati, personalmente, dall’imprenditore (o dal socio della societ? di persone).
Infatti, questi importi ammontano a:
– 36,76 Euro (da 35,28 Euro) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dal socio della societ? di persone), durante il 2004, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle regioni confinanti;
– 60,27 Euro (da 57,85 Euro) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dal socio della societ? di persone), nel 2004, oltre il gi? citato ambito regionale.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di svolgimento del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuato nel corso di tale giorno.
Inoltre, si ricorda che a norma dell’art. 66, comma 5 del nuovo T.u.i.r, per usufruire della deduzione in commento, ?il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localit? di destinazione nonch? gli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’art. 56 della legge 6 Giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento?.
2) Deduzioni forfetarie riconosciute alle imprese di autotrasporto, per le trasferte effettuate dai dipendenti.
Sono stati confermati gli importi dello scorso anno. Pertanto, in sostituzione della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte dei loro dipendenti fuori del territorio comunale, le imprese di autotrasporto possono dedurre un importo pari a 59,65 Euro al giorno, elevato a 95,80 Euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Anche questa deduzione spetta per ogni giorno di trasferta effettuato.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


