
Vertenza FIAT
29 Gennaio 2004
AGGIORNAMENTO sul Recupero delle accise sul gasolio
30 Gennaio 2004Interdizione al transito dei mezzi pesanti superiori a 7,5 t. che entrer? in vigore dal 01.02.2004 e valido sino al 30.04.2004.
Si trascrive di seguito l’ordinanza riguardante l’interdizione temporanea al transito dei veicoli pesanti sulla S.S. 12 (VIA KENNEDY) dal 01.02.2004 al 30.04.2004
IL SINDACO
– Premesso che negli ultimi anni l’intensificarsi del congestionamento del traffico veicolare lungo l’asse della S.S. 12 attraversante i centri abitati di Laives / Capoluogo, Pineta e S. Giacomo, ? divenuto fonte di grave allarme sociale per il connesso pericolo per la salute pubblica, in particolare con riferimento all’inquinamento ambientale, atmosferico ed acustico;
– che pertanto questa Amministrazione comunale ha richiesto all’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro l’esecuzione di una serie di controlli strumentali, idonei a restituire in termini oggettivi il quadro della situazione;
– posto che gi? con ordinanza nr. 1 del 14.01.2000, in seguito prorogata per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, si ? cercato di dare parziale soluzione a tali problematiche istituendo un divieto di transito notturno per i veicoli pesanti lungo la S.S. 12 nel tratto attraversante il centro abitato di Laives;
considerato che tale provvedimento ha dato riscontri positivi;
– preso atto che l’esito degli accertamenti richiesti al Laboratorio analisi aria e rumore dell’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro, trasmessoci con note tempo per tempo e riepilogativamente con nota conclusiva del 21.01.2004 prot. nr. 29.3/62.06.23/33 ha evidenziato il perdurare di una gravissima situazione di inquinamento dell’aria con il superamento dei limiti massimi di accettabilit? degli inquinanti prodotti dal traffico stradale, la cui intensit? dovr? necessariamente essere ridotta per poter rientrare nei limiti di legge;
– ritenuto inderogabile dover intervenire con idonei provvedimenti restrittivi del transito veicolare al fine di perseguire l’obiettivo di ripristinare una situazione ambientale corretta in termini di Legge e rispettosa del diritto costituzionale alla salute dei cittadini che vivono lungo la citata arteria stradale;
– valutato a tale scopo opportuno istituire dei divieti di transito temporanei per i veicoli pesanti, di massa complessiva massima autorizzata superiore a t. 7,5, in quanto gli stessi in relazione alle loro caratteristiche dimensionali e di potenza motrice sono da ritenersi elemento determinante nel concatenamento delle cause che portano al citato superamento dei limiti accettabili;
– valutato di individuare la temporaneit? del provvedimento nel periodo compreso tra il 01.02.2004 ed il 30.04.2004;
– dando atto che essendo impossibile individuare all’interno del Comune di Laives un itinerario alternativo e che si rende pertanto necessario dirottare tali veicoli sulla tratta autostradale Egna-Bolzano Sud, la presente Amministrazione disporr? il rimborso dei costi sostenuti dagli autocarri citati per i pedaggi autostradali, qualora entrando dai caselli di Bolzano Sud e di Egna escano rispettivamente ad Egna od a Bolzano Sud;
– vista la L.P. 20.11.1978, nr. 66, ?provvedimenti contro l’inquinamento prodotto da rumore?, con particolare riferimento all’art. 8/2?c.: ?rumore prodotto dal traffico terrestre?;
– visto il D.P.G.P. 06.03.1989 nr. 4, regolamento di esecuzione della L.P. 20.11.1978 nr. 66;
– vista la L.P. 16.03.2000 nr. 8, norme per la tutela della qualit? dell’aria;
– visto l’art. 7, 1? comma, lettera a) del Codice della Strada – (Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285) ? norme sulla circolazione stradale;
– vista la circolare del Ministero dei LL.PP. nr. 62 del 05.08.1993;
– visto l’art. 33 del T.U.O.C. (art. 18 L.R. 04.01.1993 n. 1);
– considerata la propria competenza nelle materie attinenti la Salute Pubblica;
– dando atto di aver richiesto con nota del 17.12.2003 l’intervento del Presidente della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 11 della L.P. 16.03.2000 nr. 8;
– dando atto di aver convocato per il giorno 30.12.2003 l’Associazione industriali, l’Associazione Provinciale per l’Artigianato ed il C.N.A. per acquisire il parere delle associazioni di categoria interessate;
– preso atto del parere favorevole al presente provvedimento interdittivo espresso dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano nell’incontro organizzato da tale Autorit? Amministrativa nel giorno 23.01.2004;
– su conforme ed unanime parere della Giunta Municipale, espresso nella seduta del 27.01.2004;
ORDINA
A partire dal giorno 01.02.2004 e fino al giorno 30.04.2004 viene istituito il divieto di circolazione lungo la S.S.12 (Via Kennedy), nell’attraversamento del centro abitato di Laives, su tutte le 24 ore, per gli autocarri con massa complessiva massima autorizzata superiore a t. 7,5.
L’Amministrazione del Comune di Laives adotta con apposita deliberazione di Giunta Municipale le modalit? per rimborsare l’onere del pagamento dei pedaggi degli autocarri deviati per la sola tratta Egna-Bolzano Sud e viceversa, relativamente ai veicoli che entrando ad Egna o a Bolzano Sud, escano rispettivamente a Bolzano Sud oppure ad Egna.
Dal presente provvedimento di limitazione sono esclusi i veicoli che in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di aver origine o destinazione nell’ambito del territorio amministrativo del Comune di Laives, nonch? i seguenti veicoli:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
b) Militari e delle Forze di Polizia, per comprovate necessit? di servizio;
c) utilizzati dagli Enti proprietari o concessionari di strade pubbliche;
d) dei trasporti eccezionali;
e) n servizio pubblico di linea;
f) adibiti a pubblico servizio per il trasporto dei rifiuti urbani.
Eventuali deroghe potranno essere concesse a norma di Legge.
I Funzionari e gli Agenti di cui all?art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della prevenzione ed accertamento delle infrazioni alla presente ordinanza.
L’ordinanza verr? resa nota mediante installazione della prescritta segnaletica e di idonei preavvisi nei territori amministrativi dei Comuni di Bolzano, Egna ed Ora, di concerto con gli Enti proprietari delle strade.
L’Ordinanza diverr? esecutiva a decorrere dalla data dell’effettiva apposizione della segnaletica di cui sopra.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


