Revisione dei Veicoli – Modalit? di prova dei veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate

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Chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Facciamo seguito alle precedenti note informative sull’argomento per informare che il Ministero dei Trasporti, sentito per le vie brevi, ha confermato che, dal prossimo 1 Gennaio, i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton dovranno presentarsi alla prova di revisione con un peso complessivo pari almeno al 65% della massa a pieno carico.

Come noto, la sopradescritta modalit? di revisione avrebbe gi? dovuto essere operativa dallo scorso 1 Giugno; tuttavia, una circolare del Ministero dei Trasporti ne ha differito l’entrata in vigore, posticipandola al 1 Gennaio 2004, a seguito di alcuni problemi verificatisi durante l’applicazione del suddetto metodo di revisione su alcune tipologie di mezzi pesanti.

La soluzione di tali problemi ? stata demandata ad un apposito gruppo di lavoro (vedi la circolare del Ministero dei Trasporti prot. 1176/MOT4 del 28.4.2003, commentata dalla gi? citata circolare Conftrasporto).

Il Ministero ha peraltro previsto la possibilit?, per i singoli Uffici periferici della MCTC, di graduare l’applicazione del nuovo sistema, ferma restando l’applicazione dello stesso a partire dal 1 Aprile del 2004.

In merito alle modalit? di svolgimento della revisione sul veicolo carico, il Ministero ha affermato quanto segue:

1) i veicoli da sottoporre a revisione dovranno essere caricati con la merce da trasportare, ad esclusione delle merci pericolose o di quelle che possono danneggiare o imbrattare le apparecchiature utilizzate per la revisione. In alternativa, l’impresa pu? caricare il veicolo con zavorre (sacchi di sabbia/cemento, blocchi di pietra, acqua e simili) a patto che queste diano garanzia di stabilit? durante le prove.

2) Il peso del veicolo caricato deve essere pari ad almeno il 65% della sua massa complessiva autorizzata; il carico per asse deve, comunque, essere compatibile con i limiti massimi consentiti dai frenometri;

3) Per i veicoli muniti di strutture ribaltabili, non occorre procedere alla verifica del funzionamento dell’apparecchiatura di ribaltamento.

4) Le verifiche e prove dei sistemi di attacco e quelle di tenuta del freno di stazionamento dei veicoli rimorchiati, saranno eseguite, per quanto possibile, con i veicoli carichi.

Il Ministero, inoltre, ha individuato una serie di veicoli che, diversamente dalla generalit? dei mezzi pesanti, possono essere revisionati anche a vuoto (o, comunque, con un carico di peso inferiore al 65% della massa complessiva del mezzo). Tali veicoli sono i seguenti:

a) veicoli muniti di cisterne o serbatoi per il trasporto di merci pericolose;
b) veicoli per il trasporto di animali vivi;
c) betoniere;
d) veicoli per trasporto specifico di rifiuti;
e) eventuali altri particolari casi in cui l’operazione di carico del veicolo pu? pregiudicare la funzionalit? del veicolo stesso, a prudente valutazione delle Direzioni d’intesa con i Dirigenti Coordinatori.

I veicoli sopra indicati, tuttavia, dovranno essere revisionati a carico, qualora, al termine delle prove effettuate, venga accertata un’efficienza frenante inferiore a quella minima, stabilita in base alle rispettive categorie di appartenenza.

In ultimo, il Ministero, a seguito della scarsa attendibilit? dei risultati scaturiti dalle prove di frenata eseguite mediante frenometri a piastra, ha fissato al 30.6.2004 il termine ultimo per l’utilizzo dei suddetti frenometri; pertanto, dal prossimo 1 Luglio le prove di frenata dovranno essere svolte esclusivamente su banchi a rulli.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto