L’Austria deve sospendere fino al mese di aprile 2004 le limitazioni imposte ai TIR.

Trasporto contenitori. Sospeso il fermo

3 Ottobre 2003

Sperimentazione del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 ton.

6 Ottobre 2003

Trasporto contenitori. Sospeso il fermo

3 Ottobre 2003

Sperimentazione del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 ton.

6 Ottobre 2003

Decisione che incidono direttamente sul trasporto delle merci devono scaturire dalla concertazione. Sotto accusa il Regolamento del Governatore Regionale del Tirolo che vietava il transito ad “alcune” categorie di mezzi pesanti.

La Corte di Giustizia UE si ? pronunciata nella causa che oppone la Commissione all’Austria intrapresa contro il Regolamento del Governatore Regionale del Tirolo, attraverso il quale veniva vietato il transito ad “alcune” categorie di mezzi pesanti.

Tale regolamento, emanato dall’autorit? austriaca, trovava giustificazione nel superamento delle soglie limite di inquinamento dell’aria, verificatosi nel 2002, sull’autostrada A12 della Valle dell’Inn. Tratto autostradale di importanza strategica per il transito delle merci in direzione nord-sud europa.

Un provvedimento contestato subito da Bruxelles con riferimento al principio della libera circolazione delle merci.

Successivamente ad una serie di udienze, l’ultima delle quali si ? tenuto lo scorso 27 agosto, la Corte di Giustizia, sentite le parti (la Commissione Europea ? stata supportata da Germania e da Italia), pur riconoscendo il principio della tutela dell’ambiente, ha ritenuto che l’entrata in vigore cos? rapida del provvedimento di limitazione avrebbe comportato effetti negativi sull’organizzazione e quindi sul lavoro delle imprese di autotrasporto.

Genenerandosi sia un effettivo rischio di chiusura dell’attivit? di imprese, sia una modificazione strutturale e irreversibile delle condizioni di trasporto e dei flussi delle merci e degliscambi nell’area interessata.

La Corte precisa che provvedimenti che incidono direttamente sul trasporto delle merci tra Stati membri richiedono un determinato grado di concertazione a livello comunitario, il che sembra essere completamente mancato.

Il regolamento austriaco, afferma la Corte nella sentenza, appare limitare la liberta’ di transito prevista dal Trattato CE e dal diritto derivato non pu? escludersi il carattere eventualmente indirettamente discriminatorio di tale ostacolo.

I giudici della Corte hanno invitato le parti in causa a formulare e presentare un accordo sulla questione entro il prossimo 6 febbraio 2004. Pena il prolungamento del regime di sospensione degli effetti del regolamento.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto