Camera di Commercio. Diritto annuale per l’anno 2009.

Benefici per l’acquisizione di autoveicoli euro 5 negli anni 2007 e 2008.

26 Maggio 2009

Ugg?: “Politica fallimentare delle ferrovie”

26 Maggio 2009

Benefici per l’acquisizione di autoveicoli euro 5 negli anni 2007 e 2008.

26 Maggio 2009

Ugg?: “Politica fallimentare delle ferrovie”

26 Maggio 2009

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato gli importi del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate alle Camere di Commercio per il 2009, nonch? le modalit? di riscossione dello stesso.

Riguardo al primo punto, si fa presente che le quote del corrente anno sono rimaste invariate rispetto a quelle del 2008 e che in particolare prevedono:

  1. l’importo del diritto fisso, ammontante ad ? 88,00 per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro imprese e ad ? 144,00 – per le societ? semplici non agricole;
  2. aliquote e scaglioni di fatturato per la sede legale delle imprese iscritte nella sezione ordinaria (ancorch? annotate nella sezione speciale). La determinazione degli importi ? ottenuta applicando al fatturato dell’esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglione di fatturato:

Scaglioni di fatturato

Aliquote

Da Euro

A Euro

%

fino a

100.000,00

Euro 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

Oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

Oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

Oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

Oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

Oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

Oltre 50.000.000,00

0,001% (fino ad un massimo di ? 40.000)

  1. le nuove imprese iscritte nella sezione speciale nel corso del 2009 e dopo l’entrata in vigore del decreto in oggetto, verseranno l’importo di cui al punto A; mentre le imprese nuove iscritte nella sezione ordinaria nel corso del 2009 e dopo l’entrata in vigore del decreto, sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato pari ad ?200,00. Detti importi vanno versati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione;
  2. le unit? locali. Le imprese devono versare, per ciascuna delle proprie unit? locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di ?200,00. Per le unit? locali iscritte nel corso del 2009 e dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, l’importo ? pari al 20% di quanto indicato al precedente punto C. Le unit? locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, devono versare, invece, un diritto annuale pari ad ? 110,00.

Si rammenta, infine, che il termine entro il quale le imprese sono tenute al versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio, tramite il modello F24 (codice tributo 3850, anno di riferimento “2009” e sigla della provincia ove ha sede l’impresa, nella casella codice Ente locale da riportare nella sezione “ICI e altri tributi locali“), coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, cio? al 16 giugno 2009, o entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione del 0,40% (per le sole Camere di Commercio di Monza e Brianza il codice tributo da utilizzare ? 3863).

SANZIONI
Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verr? applicata una sanzione dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2009, potranno usufruire, entro un anno dalla scadenza del ravvedimento operoso (d.lgs.472/97) per regolarizzare la posizione contributiva.