Il 30 Ottobre del 2007, la Conferenza Stato Regioni approvava un provvedimento che introduceva l’obbligo di sorveglianza sanitaria per una serie di professioni a rischio per la sicurezza, l’incolumit? e la salute di terzi, tra cui anche quella di conducente di veicoli pesanti (ovvero quelli per i quali ? richiesto il possesso della patente C, D, E). Nello stesso provvedimento, la Conferenza stabiliva genericamente le modalit? con cui questa sorveglianza sanitaria andava effettuata, rinviando ad un successivo accordo (da raggiungere sempre all’interno della stessa Conferenza) per definire le procedure applicabili alle visite di controllo. Questo accordo (datato 18 Settembre 08, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 236 dell’8 Ottobre scorso) prevede per il nostro settore delle conseguenze preoccupanti nel caso, dai controlli svolti, risultino autisti che fanno uso di stupefacenti; proprio per questo motivo, la Conftrasporto aveva tentato di introdurre alcuni miglioramenti nella fase preparatoria del provvedimento, e continuer? a fare pressioni nelle sedi competenti affinch? vengano introdotte quelle modifiche che consentano di contemperare l’esigenza, senza dubbio condivisibile, di tutelare la sicurezza sulle strade con le altrettanto meritevoli esigenze del nostro settore.
Analizziamo ora il contenuto dell’accordo, non prima tuttavia di aver evidenziato:
- che i costi degli accertamenti medici sono interamente a carico del datore di lavoro (ad eccezione delle controanalisi, che restano a carico del lavoratore richiedente);
- che il mancato rispetto dei controlli previsti dall’accordo, comporta per il datore di lavoro le sanzioni previste dall’art. 125 del D.P.R 309/90 (T.U. sulla tossicodipendenza): arresto da due a quattro mesi o ammenda da ? 5.164,00 ad ? 25.822,00.
- che esistono fondate ragioni (che la Conftrasporto sta valutando con i suoi legali) per dubitare sull’immediata applicabilit? delle nuove procedure, tenuto conto che sono state previste da un provvedimento della Conferenza Stato Regioni, mentre il citato T.U sulla tossicodipendenza prevede l’emanazione di un Decreto del Ministro del Lavoro.
Il provvedimento ha individuato sei categorie di accertamenti:
- Accertamento pre affidamento della mansione;
- Accertamento periodico;
- Accertamento per ragionevole dubbio;
- Accertamento dopo un incidente;
- Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo);
- Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo una sospensione dovuta a precedente esito positivo.
La visita di pre affidamento della mansione non pu? precedere l’assunzione del conducente ma va eseguita prima di adibirlo alla guida. Quindi, l’impresa di autotrasporto deve prima assumere il soggetto e, in un secondo momento, sottoporlo agli accertamenti volti ad appurare l’uso di stupefacenti; soltanto se questi ultimi hanno dato esito negativo, l’impresa pu? avvalersi delle prestazioni dell’autista.
La procedura per la visita di pre affidamento, prevede:
- l’invio da parte del datore di lavoro, al medico competente, dell’elenco dei nominativi da visitare, sulla base del quale detto medico, entro 30 gg, stabilisce un calendario di comune accordo con il datore. L’impresa deve comunicare al lavoratore la data ed il luogo di svolgimento della visita, con un preavviso non superiore ad un giorno dalla data stabilita.
- Se il lavoratore non si presenta al controllo senza addurre valide e documentate giustificazioni, va sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 gg; in tal caso, egli viene sottoposto ad un periodo di monitoraggio della durata di 30 gg (aumentabili a discrezione del medico), durante i quali sar? soggetto ad almeno tre controlli tossicologici a sorpresa.
- Se l’accertamento di primo livello fornisce esito negativo (e dunque, il soggetto non fa uso di droghe), il medico rilascia un certificato di idoneit? allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore ed al datore.
- In caso di esito positivo, il lavoratore viene sospeso in via cautelativa e pu? chiedere lo svolgimento delle controanalisi, sullo stesso campione che ? stato prelevato per gli esami di primo livello; diversamente, il medico competente lo invia presso il SERT per gli accertamenti cd di secondo livello.
- Gli esami di secondo livello possono accertare o meno l’uso degli stupefacenti; in quest’ultimo caso il lavoratore sar? ritenuto idoneo alla mansione di autista, mentre nel primo si apre per l’impresa uno scenario che, nei casi pi? gravi, pu? comportare l’impossibilit? di avvalersi dell’autista per pi? di un anno con l’obbligo, nel frattempo, di conservargli il posto. Pi? precisamente, qualora venga accertato l’utilizzo di sostanze stupefacenti, la persona ? dichiarata anche tossicodipendente se dai controlli eseguiti risulta la sua dipendenza dall’uso degli stupefacenti; in tal caso, il soggetto viene avviato ad un percorso riabilitativo al termine del quale ? sottoposto ad un periodo di osservazione (o monitoraggio cautelativo) di 6 mesi, dopodich? potr? essere utilizzato come autista. Diversamente, se la tossicodipendenza non ? stata accertata ha inizio il predetto monitoraggio semestrale, durante il quale l’individuo ? sottoposto a controlli mensili costanti che, ai fini della riammissione alla guida, dovranno tutti dare esito negativo. A proposito della durata del monitoraggio cautelativo, evidenziamo che nella prima versione del provvedimento risultava fissata in 12 mesi, poi ridotta nella versione finale a 6 mesi anche grazie alla decisa presa di posizione della scrivente Confederazione.
Nella prima fase di attivazione delle procedure, la comunicazione al medico dei lavoratori da sottoporre a controllo va fatta dall’impresa con riferimento a tutti gli autisti; questa comunicazione andr? poi aggiornata includendovi i nuovi assunti ed escludendo coloro che, nel frattempo, siano cessati dalla mansione.
Quanto all’accertamento periodico, all’accertamento per ragionevole dubbio ed a quello per incidente, evidenziamo quanto segue:
- il primo va effettuato di norma con frequenza annuale, tenendo presente che la scelta dei lavoratori da far visitare compete al datore, che deve provvedervi adottando dei procedimenti che la rendano del tutto casuale. Le modalit? di svolgimento e gli esiti collegati all’eventuale riscontro dell’uso di droghe, sono identici a quelli visti per gli accertamenti di pre affidamento.
- L’accertamento per ragionevole dubbio viene richiesto al medico competente dal datore di lavoro (o da un suo delegato), in presenza di indizi o prove sufficienti sul possibile uso di droghe.
- L’accertamento dopo un incidente ? previsto se esiste fondato motivo di dubitare sull’uso di stupefacenti, da parte dell’autista rimasto coinvolto in un incidente stradale alla guida di un veicolo pesante.