Mezzi d’opera. Autorizzazione alla circolazione sulle strade gestite dall’Anas.

Provvedimento Autotrasporto merci

4 Marzo 2008

Seminario: La gestione del trasporto attraverso filiali non residenti in Italia

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Nell’ambito della collaborazione avviata tra l’Anas ed il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, segnaliamo un importante risultato raggiunto in merito alla validit? delle autorizzazioni al trasporto dei mezzi d’opera che, pur superando i limiti di peso per categoria stabiliti dall’art. 62 del c.d.s, rispettino tutte le seguenti condizioni:

1) non oltrepassino le masse fissate al comma 8, art.10 del medesimo codice, e quindi:
a) per i veicoli a motore isolati:
– due assi : 20 ton;

– tre assi: 33 ton;

– quattro o pi? assi, con due assi anteriori: 40 ton.

b) complessi di veicoli:

– quattro assi: 44 ton;

– cinque o pi? assi: 56 ton;

– cinque o pi? assi per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 ton.

2) non superino i limiti di sagoma di cui all’art. 61 del c.d.s;

3) l’impresa, contestualmente al versamento della tassa di possesso, ha corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34 c.d.s;

4) l’impresa ha verificato che, lungo il percorso, non esistono limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse, segnalate dagli appositi cartelli.

Com’? noto, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili, i mezzi sopradescritti possono circolare unicamente sulle strade individuate nell’autorizzazione rilasciata dall’ente gestore; autorizzazione che, secondo una circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 31.12.1992, n. 2131, resta valida ? senza necessit? di rinnovi – sino al decimo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Poich? alcuni compartimenti Anas avevano attivato le procedure per sostituire queste autorizzazioni con altre, di validit? annuale, nonostante gli elenchi di cui sopra non fossero ancora apparsi in Gazzetta Ufficiale, la Conftrasporto ha ritenuto opportuno sollevare questa problematica nel tavolo di lavoro istituito presso il Comitato Centrale, che vede la partecipazione anche della Direzione Generale dell’Anas.

L’Anas ha ora risolto la questione attraverso la circolare in commento (nella quale ha:
ribadito la validit? delle autorizzazioni rilasciate con scadenza al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, degli elenchi delle strade non percorribili;

– previsto che, per le autorizzazioni nel frattempo emesse con validit? 12 mesi, l’impresa possa far annullare questa scadenza dal Compartimento interessato, presentando il titolo; in tal caso ? prosegue l’Ente ? sul documento sar? apposta la dicitura ?valido fino al 10? giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U degli elenchi delle strade non percorribili?, con data, timbro e firma del Dirigente Amministrativo. Questa operazione ? esente dagli oneri istruttori previsti nel nuovo tariffario Anas, i quali, invece ? precisa la circolare ? sono dovuti dall’impresa per i mezzi d’opera di nuova immatricolazione (o di prima immatricolazione in Italia).