
Trasporti Internazionali. Gran Bretagna.
19 Febbraio 2008
Recupero del s.s.n. sui premi assicurativi del 2007
19 Febbraio 2008Con decreto legislativo n. 4 del 2008 (pubblicato su S. O. alla G.U. n. 24 del 29.1.2008), in vigore dal 13 febbraio 2008, il Governo ha apportato numerose modifiche alle disposizioni del c.d. Codice Ambientale (cio? al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ?Norme in materia ambientale?), sulla base della legge delega n. 308/2004 (che prevedeva l’esercizio di tale facolt? entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo decreto).
In particolare, il nuovo provvedimento apporta integrazioni e correzioni alle seguenti parti del Codice Ambientale:
a) con l’articolo 1, modifica le parti prima (Disposizioni comuni e principi generali) e seconda (Procedura per la valutazione ambientale strategica [VAS], per la valutazione dell’impatto ambientale [VIA] e per l’autorizzazione integrata ambientale [IPPC]) del Codice ambientale, inserendo:
1. nella prima parte, cinque articoli sui principi della legislazione e sull’azione amministrativa in materia ambientale;
2. nella seconda parte, la correzione di 33 articoli del precedente testo (dall’articolo 4 all’articolo 36), con la quale vengono riscritte completamente le parti relative alla VIA ed alla VAS;
b) con l’articolo 2, integra numerose disposizioni della parte terza (sulla difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche) e quarta (sui rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti) del menzionato Codice, prevedendo;
1. nella parte terza, la correzione di 8 articoli del precedente testo, relativi per lo pi? al trattamento delle acque reflue ed all’istituzione del ?Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche?;
2. nella parte quarta, la modifica di ben 42 articoli del testo iniziale sulla gestione dei rifiuti.
Gli articoli 3 e 4 del nuovo decreto, contengono invece norme sull’invarianza finanziaria dei nuovi articoli e disposizioni transitorie e finali che non attengono al nostro settore.
Per quanto concerne la parte relativa ai rifiuti, si segnalano le seguenti novit?:
– esclusione dalla nozione di rifiuto delle materie, sostanze e prodotti secondari definiti in un apposito decreto sul loro riutilizzo (previsto dal nuovo art. 181-bis). In attesa dell’emanazione di detto provvedimento, tali materie vengono attualmente individuate con i DD.MM. Ambiente 5/2/1998; 12/6/2002 n. 161 e 17/11/2005 n. 269;
– maggiore possibilit? di deposito temporaneo del rifiuto presso il produttore (cfr. nuovo art. 183, lettera m);
– una nuova disciplina per la raccolta ed il trasporto delle terre e rocce da scavo (cfr. nuovo art. 186);
– obbligo di presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile di ogni anno, anche da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi che hanno pi? di dieci dipendenti (cfr. modifica all’art. 189);
– obbligo di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte della Camera di Commercio (vedi modifica art. 190, comma 6). Al riguardo l’Unioncamere ha precisato, con propria circolare del 29 gennaio scorso, che i diritti di segreteria per la vidimazione dei registri ammontano a 30 euro, indipendentemente dal numero delle pagine degli stessi, e che non sono dovute la tassa di concessione governativa ed il bollo, come chiarito dall’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 159 dell’11.11.2005. Si fa notare che quest’obbligo va assolto dal 13 febbraio 2008 da parte di tutti i soggetti interessati (compresi i trasportatori di rifiuti conto terzi), giacch? non ? stata inserita una norma transitoria che mantiene validi i registri precedentemente utilizzati;
– per le attivit? di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si ritengono adempiuti anche quando si utilizzano i registri IVA (cfr. il nuovo comma 6-bis., dell’art. 190);
– per la raccolta ed il trasporto dei fanghi di depurazione in agricoltura ? ora prevista la sostituzione della ?scheda di accompagnamento? (di cui all’art. 13, D.Lgv. 99/1992) con il formulario d’identificazione del rifiuto, con l’obbligo di riportare, nello spazio per le annotazioni di questo, le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del menzionato D.Lgv. 99/1992.
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


