
Approvazione della Legge finanziaria 2008
30 Gennaio 2008
Tunnel del Monte Bianco.
6 Febbraio 2008Dal 1° gennaio 2008, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci su strada di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovrà essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti al controlli su strada, i fogli di registrazione dei tempi di guida e di riposo della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.
Quanto sopra se è alla guida di un autoveicolo munito del vecchio cronotachigrafo analogico, mentre se sta conducendo un automezzo dotato di tachigrafo digitale dovrà esibire la propria carta del conducente, da cui le forze dell’ordine possono verificare gli stessi dati.
Questo ulteriore adempimento è stabilito dall’articolo 26 del regolamento comunitario 561/2006, direttamente vigente ed operante nell’ordinamento italiano, che com’è noto ha introdotto l’obbligo dell’apparecchio digitale su tutti i nuovi autoveicoli, immatricolati per la prima volta a partire dal 1° maggio 2006 e che sino al 31 dicembre 2007 consente di esibire soltanto i fogli di registrazione della settimana in corso e degli ultimi 15 giorni precedenti.
Nel caso in cui un conducente abbia guidato, nel periodo di riferimento, sia veicoli con il cronotachigrafo analogico sia mezzi con il tachigrafo digitale, la disposizione comunitaria stabilisce che lo stesso debba esibire tanto la carta conducente quanto i fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni precedenti.
Si invitano pertanto le imprese alla più scrupolosa osservanza di questo nuovo obbligo, facendo in modo che i loro autisti possano esibire tutti i dati richiesti dalle forze dell’ordine, onde evitare le sanzioni previste dall’art. 179, comma 3, del codice della strada, per aver posto in circolazione un veicolo sprovvisto dei necessari fogli di registrazione o della necessaria carta conducente (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 713 ad un massimo di 2.853 euro).
Agli autisti che invece non saranno in grado di esibire il nuovo numero di fogli di registrazione richiesti dalle forze dell’ordine, verrà applicata la sanzione dell’articolo 19 della legge 727/1978: da un minimo di 45 ad un massimo di 85 euro.


