Sottoscrizione del nuovo Accordo volontario del settore petrolifero.

Trasporti internazionali. Gran Bretagna. Istituzione, a partire dal 4 febbraio 2008, dell’area in cui potranno circolare i veicoli meno inquinanti.

10 Dicembre 2007

Contributi annuali dovuti dai titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali ai servizi postali

10 Dicembre 2007

Trasporti internazionali. Gran Bretagna. Istituzione, a partire dal 4 febbraio 2008, dell’area in cui potranno circolare i veicoli meno inquinanti.

10 Dicembre 2007

Contributi annuali dovuti dai titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali ai servizi postali

10 Dicembre 2007

E’ stato sottoscritto ieri(27/11) a Roma, dopo oltre un anno e mezzo di trattative, l’Accordo volontario di settore per il trasporto dei prodotti petroliferi.

Si tratta del più importante Accordo volontario di settore siglato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 286/2005, cioè in conformità alla riforma dell’autotrasporto, che com’è noto non prevede più accordi tariffari in deroga alle tariffe di legge (abolite il 28 febbraio 2006), ma intese tra le diverse Associazioni di settore al fine di regolare – nell’interesse delle imprese rispettivamente associate – i relativi rapporti contrattuali, sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.

L’accordo in esame è stato concluso tra l’Utenza petrolifera (cioè le Compagnie rappresentate dall’Unione Petrolifera) e le principali Associazioni dei vettori presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori (Confartigianato Trasporti, FAI, FIAP L, FITA/CNA ed UNITAI).

Esso si applica essenzialmente al trasporto dei prodotti petroliferi (elencati nell’articolo 3: benzine, gasoli, ecc…) e prevede una durata di tre anni decorrenti dal decimo giorno successivo alla notifica dell’accordo al Ministero dei Trasporti (previo esame del testo da parte dell’Antitrust, per evitare che l’accordo presenti aspetti lesivi della normativa sulla libertà di concorrenza – art. 15).

Questo nuovo accordo stabilisce – secondo quanto fissato dalla menzionata riforma – che i corrispettivi dei servizi sono determinati dalla libera contrattazione delle parti (cioè la singola Compagnia petrolifera ed il vettore), che stipulano, obbligatoriamente in forma scritta e con gli elementi indicati dall’articolo 5, i contratti per l’esecuzione dei trasporti in applicazione dello stesso Accordo volontario.

Pur non prevedendo alcuna tabella, il nuovo accordo richiede che “i prezzi dei servizi sono determinati tra le parti tenendo conto delle voci di costo fisse di norma prevalenti e di quelle variabili (tra cui sono citate espressamente il costo del gasolio, del personale e del veicolo) e che per dare più concretezza al prezzo pattuito “le parti nei contratti devono dichiarare di aver tenuto conto di tali elementi, conservandone evidenza e documentazione”.

L’accordo in esame stabilisce inoltre che i singoli contratti prevedano un meccanismo di adeguamento dei prezzi, con periodicità annuale, e per quanto riguarda il costo del gasolio un riferimento alle risultanze trimestrali del Comitato di Monitoraggio (cfr. artt. 9 e 14 dell’Accordo).

Completano l’accordo volontario in oggetto, disposizioni riguardanti:
– la definizione dei soggetti della filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce – art. 2);
– la nullità delle clausole che comportano modalità e condizioni di trasporto contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, nonché nullità degli effetti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate ad altri soggetti della filiera del trasporto (art. 4, commi 2 e 3);
– la legittimazione del vettore, con la certificazione del regolare esercizio dell’attività di autotrasporto (art. 6) e l’osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle norme previdenziali ed assistenziali (art. 8);
– le responsabilità condivise dei soggetti della filiera del trasporto (art. 7, che richiama quelle previste dalla riforma);
– il risarcimento dei danno, nei limiti di quello indicato all’articolo 10 del decreto legislativo 286/2005 (1 euro a chilogrammo di peso lordo della merce trasportata);
– il “mansionario” per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico e scarico dei prodotti petroliferi, con rinvio ad un allegato in fase di aggiornamento, secondo le ultime modifiche della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13);
– gli organismi di confronto per l’attuazione dell’accordo (art. 14) che comprendono il citato Comitato di Monitoraggio, che ha tra l’altro il compito di effettuare, ogni 3 mesi, un esame sull’andamento del prezzo del gasolio.

Si fa riserva di comunicare quando l’Antitrust emetterà il proprio parere sull’accordo e la successiva notifica dello stesso al Ministero dei Trasporti, onde definire il giorno di validità iniziale dell’Accordo stesso.