
Dalla logistica parlata a quella attuata
26 Ottobre 2007
Trasporti Internazionali. Austria. Disposizioni per l’effettuazione del cabotaggio
29 Ottobre 2007In vista dell’approssimarsi della scadenza per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, degli elenchi Iva clienti e fornitori (scadenza che, soltanto per quest’anno, è stata fissata al 15 Ottobre p.v per la generalità dei contribuenti, ed al 15 Novembre per i soggetti che, nel 2006, hanno realizzato un volume d’affari che permetta di optare per la liquidazione trimestrale 309.874,14 per le imprese di servizi. A partire dall’anno prossimo, la data limite per l’invio è il 29 Aprile), detta Agenzia ha emanato la circolare n. 53/E, del 3 Ottobre u.s, con la quale ha effettuato il punto della situazione sull’argomento.
Tra i punti di maggior interesse analizzati dall’Agenzia, si segnalano quelli concernenti:
– gli obbligati alla presentazione, che sono stati individuati in tutti i soggetti passivi IVA che abbiano emesso, o ricevuto, fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Tale obbligo riguarda anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, nonché quelli che operano nel nostro Paese tramite un rappresentante fiscale o che si siano identificati direttamente presso l’Amministrazione finanziaria;
– i soggetti esonerati, tra i quali figurano tutti gli organismi che abbiano, nell’oggetto principale, lo svolgimento di un’attività non a fine di lucro. Limitatamente al periodo d’imposta 2006, il Decreto Legge 81/2007, convertito in Legge n. 127 del 3 Agosto ha ampliato la platea degli esentati, includendovi i soggetti che hanno usufruito del regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R 600/1973 (ossia spiega l’Agenzia per quanto riguarda le imprese di servizi, tutte quelle che nel 2005 hanno ottenuto ricavi non superiori a 309.874, 14 uro). Inoltre prosegue l’Agenzia lo spirito della norma consente di affermare che, sempre per il periodo 2006, l’esonero si estende a tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette;
– il contenuto degli elenchi, dove occorre indicare tutti i soggetti con i quali siano state effettuate delle operazioni Iva (imponibili, non imponibili, esenti) che hanno comportato l’emissione di fattura o di una nota di variazione nel corso dell’anno. Per i periodi di imposta 2006 e 2007, nell’elenco clienti si possono riportare soltanto i soggetti titolari di partita Iva (senza specificare, quindi, i consumatori finali), per i quali, peraltro, può essere riportata soltanto la partita Iva in luogo del codice fiscale (quest’ultima facilitazione è stata prevista anche per l’elenco dei fornitori).
A proposito delle operazioni Iva rilevanti ai fini degli elenchi, appare opportuna la precisazione svolta dall’Agenzia, secondo la quale la data da prendere in esame è quella dell’emissione della fattura, mentre sono irrilevanti quelle di registrazione e di esigibilità dell’imposta.
Le informazioni da trasmettere con gli elenchi sono state individuate lo scorso 25 Maggio con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato sulla G.U n. 136 del 14 Giugno 2007 supplemento ordinario), ma in ogni caso la circolare in commento ne contiene un riepilogo. Sempre per le annualità 2006 e 2007, dall’elenco clienti possono omettersi le operazioni relative a fatture emesse di importo inferiore a 154,94 , registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 9.9.1996, n.695, nonché quelle per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva e (per l’elenco clienti) quelle annotate nel registro dei corrispettivi.
– Le sanzioni. L’omessa o tardiva presentazione degli elenchi, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2065 . E’ applicabile il ravvedimento operoso.
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


