Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Legge Finanziaria: finanziamenti assolutamente insufficienti per l’autotrasporto

17 Ottobre 2007

Traforo del Gran Sasso

18 Ottobre 2007

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Nella seduta del 2 ottobre scorso il Parlamento ha definitivamente convertito in legge, con alcune modifiche, il D.L. 117 con cui il Governo ha introdotto, sin dal 4 agosto 2007, alcune modifiche urgenti alle disposizioni del codice della strada, al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
La legge 2 ottobre 2007, n. 160, si compone di complessivi 11 articoli: otto dei quali già stabiliti dal decreto legge e tre di nuova approvazione (artt. 3-bis; 6-bis e 6-ter), con i quali sono state anticipate, quanto ad entrata in vigore ed efficacia, talune disposizioni previste nel più ampio disegno di legge di modifiche al codice della strada – attualmente in terza lettura alla Camera dei Deputati (A.C. 2480-B) – quali:
– la penalizzazione della guida senza patente (art. 1);- limitazioni alla guida per i neopatentati (patente B), ridotte da tre ad un anno, e divieto di trasporto di minori di 5 anni su motoveicoli e ciclomotori (art. 2);
– nuove sanzioni per eccesso di velocità (art. 3);
– incremento delle sanzioni per uso del telefonino alla guida senza auricolare (art. 4);
– inasprimento disposizioni sanzionatorie per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 5);- norme per promuovere la conoscenza dei rischi di guida in stato di ebbrezza (art. 6)- norme di coordinamento (art. 7) ed entrata in vigore (art. 8).

Si illustra di seguito il contenuto delle disposizioni aventi riflesso nel settore del trasporto merci, evidenziando che le modifiche introdotte in sede di conversione in legge hanno efficacia dal 4 ottobre 2007.
Guida senza patente – Con una modifica all’art. 116 del codice della strada, la guida senza patente è tornata ad essere una violazione penale (prima era stata depenalizzata con il D. Lgv. 507/1999), punita con l’ammenda da euro 2.257 a 9.032. La stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti richiesti. Inoltre, nel caso di reiterazione del reato in un biennio, il conducente che guida senza patente incorre nella pena dell’arresto sino ad un anno.

Eccesso di velocità – Dopo aver previsto che gli eccessi possono essere rilevati anche in base ad “apparecchiature che calcolano la velocità media su tratti determinati” (ad es. i tutor) e che le postazioni per il rilevamento debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, l’articolo 3 della legge 160/07 prevede ora che gli eccessi di velocità siano sanzionati secondo non più tre ma quattro fasce. Le prime due:

1) superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h;
2) superamento del limite di velocità di oltre 10 e di non oltre 40 km/hnon vengono modificate dal provvedimento in esame, se non prevedendo l’aumento da 2 a 5<--7b> dei punti da detrarre dalla patente di guida, in caso di violazione della seconda fascia.
Per le altre due, invece, si prevede un nuovo apparato sanzionatorio:
3) per il superamento del limite di velocità di oltre 40 e di non oltre 60 km/h, la sanzione amministrativa pecuniaria da 370 a 1.458 euro (come in precedenza) e quella accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, nonché – introdotto ora dalla legge di conversione – il provvedimento d’inibizione alla guida nella fascia notturna (dalle ore 22 alle 7), per i primi tre mesi di restituzione della patente (inibizione annotata nell’anagrafe patenti del CED, consultabile telematicamente dagli organi accertatori su strada);
4) per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h (nuova fattispecie), la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.Da notare che – come in precedenza – quando l’eccesso di velocità è commesso dal conducente del veicolo adibito al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 tonnellate, le predette sanzioni amministrative ed accessorie sono raddoppiate. Inoltre la legge stabilisce che quando l’eccesso di velocità va oltre la soglia cui è tarato il limitatore (nei veicoli obbligati a montare detto dispositivo), esso determina anche l’applicazione delle sanzioni previste (art. 179, commi 2-bis e 3, cds.) per guida con limitatore non funzionate o alterato e l’obbligo di accompagnamento del veicoli in officine autorizzate al montaggio e controllo dell’apparecchio stesso.

Nei casi di recidiva di eccesso di velocità nel biennio, si incorre nella sospensione della patente da 8 a 18 mesi, per recidiva di terza fascia (da 40 a 60 km/h oltre il limite); e nella revoca della patente di guida, per recidiva di quarta fascia (oltre 60 km/h).
Divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata – Con il nuovo articolo 3-bis, la legge 160 introduce il divieto di tenere acceso il motore del veicolo durante la fermata dello stesso (per la sosta il divieto già esisteva – cfr. art. 157, comma 2, ultimo periodo), “allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento dell’aria nel veicolo stesso”, assoggettando detta infrazione al pagamento di una somma da 200 a 400 euro.
La formulazione testuale di questa nuova disposizione non dovrebbe estendersi ai casi di fermata con motore accesso dei veicoli frigoriferi, con impianto di raffreddamento in funzione, né in genere alla fermata con motore acceso di tutti i veicoli che non abbiano in funzione il condizionamento d’aria.
Uso del telefonino alla guida senza auricolare – Viene incrementata, da 70 a 148 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria per chi guida con il telefonino in mano (ferma restando la decurtazione di 5 punti patente). Viene inoltre introdotta, in caso di recidiva nel biennio, la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti – L’articolo 5 della legge 160/07 realizza un forte inasprimento delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, che viene suddivisa in tre fasce, e per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, allo scopo di ridurre quanto più possibile il numero delle vittime e dei feriti derivanti da queste illegittime condizioni di guida.
A) La guida in stato di ebbrezza è infatti un reato che, laddove non ne configuri uno più grave, viene ora punito;
a) con l’ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente 3 a 6 mesi, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro. Non è più previsto in tal caso l’arresto fino ad 1 mese, già disposto dal decreto legge (valido quindi nel periodo 4 agosto – 3 ottobre 2007);
b) con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino ad 3 mesi, nonché con la sospensione della patente 6 mesi ad 1 anno, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro. Non è più prevista, dalla legge di conversione, la possibilità di sostituire l’arresto con l’obbligo – prima indicato dal decreto legge – di svolgere attività gratuita in centri tramautologici per un periodo da 2 a 6 mesi;

c) con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto fino a 6 mesi, nonché con la sospensione della patente da 1 a 2 anni, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Non è più prevista, dalla legge di conversione, la possibilità di sostituire l’arresto con l’obbligo – prima indicato al decreto legge – di svolgere attività gratuita in centri tramautologici per un periodo da 6 mesi ad un anno. Si fa notare che in quest’ultima fascia di reato scatta sempre, per il conducente di un veicolo di massa superiore a 3,5 tonnellate, la revoca della patente di guida. Revoca che opera anche per i conducenti di veicoli di massa inferiore, ma solo in caso di recidiva nel biennio.
Quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le precedenti pene sono raddoppiate ed è disposto anche il fermo del veicolo per 90 giorni (a meno che detto veicolo non appartenga a persona estranea al reato).Diversamente da prima, non è più reato il rifiuto al sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, che tuttavia viene sanzionato con il pagamento di una somma da 2.500 a 12.000 euro, a seconda che il conducente sia o non sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, con la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, e con il fermo del veicolo per 6 mesi (salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione).
E’ appena il caso di rammentare che con le norme precedenti, lo stato di ebbrezza era assoggettato ad un’unica sanzione, che scattava al superamento della soglia più bassa di 0,5 grammi per litro (ammenda da 258 a 1.032 euro), arresto fino ad un mese e sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi (da 1 a 6 mesi per recidiva nel corso di un anno). Vi era sempre la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza da parte del conducente del mezzo pesante (oltre i 3,5 tonn.), cosa che ora scatta solo per il superamento dell’ultimo livello di ebbrezza (sopra a 1,5 grammi per litro).
B) La guida sotto l’effetto di stupefacenti viene ora punita in maniera più severa, con un ammenda che va 1.000 a 4.000 euro (in precedenza da 258 a 1.032) e l’arresto fino a 3 mesi (prima fino ad 1 mese). Anche in questo caso non è più prevista, dalla legge di conversione, la possibilità di sostituire l’arresto con l’obbligo di svolgere attività gratuita in centri tramautologici per un periodo da 3 a 6 mesi. All’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti scatta la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno (prima da 15 giorni a 3 mesi, massimo 6 in caso di recidiva nell’anno).
Anche per questo reato di guida è previsto:
a) il raddoppio delle pene se il conducente provoca un incidente stradale;
b) la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente che guida un veicolo di massa superiore a 3,5 tonnellate.
Revoca che opera anche per conducenti di veicoli di massa inferiore, se recidivi nel biennio;
c) la depenalizzazione del rifiuto del conducente a sottoporsi all’accertamento dello stato di guida. Rifiuto tuttavia punito con l’applicazione del nuovo comma 7 dell’articolo 186 (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a 12.000 euro, a seconda che il conducente sia o non sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, con la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, e con il fermo del veicolo per 6 mesi – salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione).
Tra le altre disposizioni della legge giova evidenziare:
a) quella dell’art. 6, volta a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale per guida in stato di ebbrezza (obblighi scolastici sulle regole di comportamento degli utenti e l’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche; divieto per le discoteche – e locali d’intrattenimento in genere – di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte, con dotazione all’uscita di apparecchi etilometri ed una cartellonistica informativa adeguata);

b) quella dell’articolo 6-bis, che istituisce il Fondo contro l’incidentalità notturna, alimentato con sanzioni amministrative aggiuntive di 200 euro, che si aggiungono agli importi delle sanzioni commesse nella fascia notturna (dalle ore 20 alle 7);
c) quella dell’articolo 6-ter, che destina le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni attuato con il nuovo provvedimento al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto