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18 Giugno 2007
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18 Giugno 2007Con due note del 4 e dell’8 Maggio u.s (rispettivamente prot. DGSA/VI/3316 e 3782), il Ministero della Salute è intervenuto su due questioni relative al trasporto di animali vivi: la formazione dei conducenti e dei guardiani dei veicoli (prevista dal nuovo Regolamento comunitario sul trasporto di animali vivi), e le procedure da seguire in presenza di animali affetti da lesioni o patologie.
LA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E DEI GUARDIANI DEI VEICOLI (nota prot. DGSA/VI/3316).
A partire dal 5 Gennaio 2008 i conducenti ed i guardiani di veicoli che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, devono obbligatoriamente acquisire un certificato di idoneità, conforme al modello previsto dall’allegato III, capo III del Regolamento. Il certificato (che vale 5 anni) viene rilasciato all’esito di un esame, per il quale occorre frequentare un corso di formazione. Attraverso la nota in commento, il Ministero della Salute informa che hanno preso il via i corsi dedicati alla formazione dei formatori dei conducenti e dei guardiani; si tratta di una figura (definita come veterinario pubblico formatore di primo livello ed esaminatore) alla quale è stato assegnato il compito di formare quei soggetti (che, a loro volta, assumeranno la qualifica di Veterinario formatore di secondo livello) i quali, una volta sostenuto un corso della durata di 20 ore, reciteranno un ruolo importante nei corsi per la formazione dei conducenti e dei guardiani. Quanto a questi ultimi corsi, la nota ministeriale ha affermato che:
– possono essere organizzati da qualsiasi Ente o Associazione accreditato per la formazione che ne faccia richiesta all’autorità competente;
– hanno una durata di almeno 12 ore e possono svolgersi con qualsiasi modalità temporale;
– l’individuazione dei docenti e l’organizzazione del materiale didattico spetta ad un comitato organizzatore, di cui deve obbligatoriamente far parte veterinario pubblico formatore di secondo livello ed un conducente/autotrasportatore);
– l’esame è costituito da una prova a quiz e da una orale, e verte sulle materia elencate nell’allegato IV del Reg. 1/2005. Nella commissione esaminatrice, è presente un Veterinario esaminatore di primo o di secondo livello.
PROCEDURE IN CASO DI ANIMALI CON LESIONI O AFFETTI DA PATOLOGIE (nota prot. DGSA/VI/3782).
La nota ministeriale afferma (riportando quanto previsto dal Regolamento 1/2005) il divieto di trasportare animali affetti da lesioni o da patologie, quando non siano in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto o laddove abbiano una ferita aperta di natura grave o un prolasso. In presenza di malattie o lesioni lievi, il trasporto è consentito purché ciò possa avvenire senza aggravio della condizione dell’animale; nei casi dubbi va chiesto il parere veterinario, il quale dovrà attestare l’idoneità al trasporto per la macellazione tramite apposita certificazione redatta in duplice copia, di cui una rimane all’azienda e l’altra accompagna l’animale al macello. In caso di necessità, gli animali possono essere caricati e scaricati dal veicolo mediante appositi strumenti (barelle, rampe pneumatiche o speciali; casse mobili). E’ importante evidenziare che la mancanza delle cure dovute nonché il carico e lo scarico effettuato mediante trascinamento con corde, verricelli o l’uso di pale o di altri strumenti che peggiorino lo stato fisco dell’animale, comporta verso l’autore la responsabilità penale prevista dall’art. 544 ter del codice penale (Reato di maltrattamento di animali), e quindi la reclusione da tre mesi ad anno o la multa da .3000 a .15.000 (con aumento della metà se da fatto sia derivata la morte dell’animale). In presenza di un animale che giunga al macello con delle lesioni, compito del veterinario ispettore è quello di appurare se le stesse preesistevano al carico oppure se si sono verificate nel corso del trasporto.
Gli animali che non siano trasportabili a cause delle precarie condizioni fisiche, possono essere sottoposti alla macellazione d’urgenza in allevamento (se le carni sono comunque commestibili), oppure abbattuti sul posto per evitargli ulteriori conseguenze.
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


