
Dogana Commerciale di Como Brogeda
1 Giugno 2007
Il Pres.te Fai On.Ugg? interviene in Commissione Trasporti sulla importante questione del recepimento della Direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro del personale viaggiante e alla Camera in materia di liberalizzazioni
1 Giugno 2007Dall’11 Aprile scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul diritto di soggiorno, in Italia, dei cittadini comunitari e dei loro familiari; queste novità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 30 del 6 Febbraio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 Marzo scorso) che, recependo la direttiva comunitaria n. 2004/38, ha fatto venir meno l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno come titolo abilitativo alla presenza in Italia per un periodo superiore ai tre mesi; in sostituzione, il Decreto ha previsto per questi soggetti l’obbligo di iscriversi all’anagrafe comunale della popolazione residente. Per coloro che intendano soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi, le nuove norme non richiedono nessuna particolare formalità tranne il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, rilasciato a norma delle leggi vigenti dello Stato dove hanno la cittadinanza.
Per iscriversi all’anagrafe, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito da lavoro dipendente o autonomo o, in mancanza, di risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno per sé e per i propri familiari (a tal fine, il parametro da utilizzare è quello dell’importo dell’assegno sociale); in quest’ultimo caso, è richiesta anche la stipulazione di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo, comunque denominato, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
In merito ai cittadini neo comunitari rumeni e bulgari, come ricorderete è in vigore (e lo sarà per tutto il 2007) un regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro (con l’esclusione di alcuni settori tra cui, tuttavia, non figura l’autotrasporto), in base al quale il datore deve richiedere il nulla osta all’assunzione al competente sportello unico per l’immigrazione. Ebbene, una volta ottenuto il nulla osta, i lavoratori di questi due Stati non devono più rivolgersi in Questura per la carta di soggiorno ma, con l’entrata in vigore delle disposizioni in commento, sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove intendono stabilirsi; a questo proposito, la circolare del Ministero dell’Interno del 6.4.2007 (prot. 200704163/15100/14865) precisa che, in aggiunta alla documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata, questi cittadini dovranno esibire in Comune anche il nulla osta all’assunzione, rilasciato dallo Sportello per l’immigrazione.
I cittadini dell’Unione già in possesso della carta di soggiorno in corso di validità, non devono fare nulla fino alla scadenza quinquennale del titolo, visto che risultano già iscritti nei registri della popolazione residente.
Per quanto riguarda i familiari del cittadino dell’Unione iscrittosi all’anagrafe comunale, le nuove norme estendono il diritto di soggiorno: al coniuge; ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; agli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. A tal fine, questi soggetti si iscrivono all’anagrafe dietro presentazione di un documento di identità e di altro documento che attesti la qualità di familiare anche a carico (quest’ultima condizione può essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva). I familiari extracomunitari del cittadino U.E, possono iscriversi soltanto dopo aver ottenuto, dalla Questura, il rilascio della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione; peraltro, come precisato dalla circolare ministeriale poc’anzi citata, la presentazione in Comune dell’istanza di iscrizione può avvenire anche prima di ottenere questa carta, fermo restando che una volta conseguita dovrà essere esibita agli uffici comunali.
Trascorsi 5 anni da quando il cittadino dell’U.E ha iniziato a soggiornare in maniera legale e continuativa in Italia, questi acquisisce un diritto di soggiorno permanente; la relativa attestazione è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta, mentre per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini U.E, la competenza appartiene alla Questura. La continuazione del soggiorno viene meno, in ogni caso, per le assenze dal nostro territorio superiori ai due anni consecutivi; tuttavia, la continuità non è pregiudicata da assenze che, nel complesso, non oltrepassino i 6 mesi l’anno o di durata maggiore dovute all’assolvimento di obblighi militari, ovvero da assenze fino a 12 mesi consecutivi dettate da motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, ecc.). La mancanza di pregiudizio, stabilisce la circolare, va intesa nel senso che queste assenze sono considerate quali periodi di soggiorno in Italia.
Infine, un’occhiata al regime transitorio: chi ha fatto richiesta della carta di soggiorno prima dell’11 Aprile, ed è in attesa del rilascio, dovrà recarsi in Comune per iscriversi all’anagrafe ai sensi del commentato Decreto, visto che detto rilascio non è più possibile; in tal caso, sarà sufficiente esibire all’ufficio d’anagrafe la ricevuta della presentazione dell’istanza per ottenere la carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura o da Poste italiane s.p.a, ed autodichiarare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal medesimo Decreto.
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


