
Accordo trasporto barbabietole
1 Giugno 2007
Dogana Commerciale di Como Brogeda
1 Giugno 2007Dal Aprile 2007 – giorno della pubblicazione in Gazzetta – sono in vigore le disposizioni sulla carta di qualificazione dei conducenti professionali.
Si tratta delle disposizioni applicative del Capo II del decreto legislativo 286/2005, che ha introdotto in Italia recependo la direttiva 2003/59/CE un ulteriore documento abilitativo per la guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose (per i quali occorre già la patente di tipo C o C+E) e dei veicoli per il trasporto di persone (per i quali è necessaria la patente D o D+E, nonché il CAP KD) denominato appunto Carta di qualificazione del conducente (abbreviato CQC), per l’ottenimento del quale è necessario seguire un corso di qualificazione iniziale e superare uno specifico esame, e che si rinnova ogni 5 anni, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione periodica.
Sono esentati dall’obbligo della qualificazione iniziale e dal sostenere il relativo esame di valutazione e possono quindi richiedere il rilascio della CQC per documentazione, tutti gli autisti che alla data del 5 aprile 2007 sono titolari della patente di guida di tipo C o di tipo C+E.
La richiesta di rilascio della CQC per esenzione va presentata ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione secondo il seguente calendario (previsto per evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo), in funzione del cognome del conducente:
Dalla A alla F – Dal 6 aprile 2007
Dalla G alla M -Dal 5 luglio 2007
Dalla N alla R – Dal 5 ottobre 2007
Dalla S alla Z – Dal 5 gennaio 2008
Al riguardo si chiarisce che un conducente non può in alcun modo anticipare la richiesta della CQC rispetto alle date fissate, ma può in ogni caso posticiparla (ad esempio un conducente di nome Bianchi, può presentare la domanda di CQC in esenzione a novembre 2007, mentre il conducente di nome Rossi non può affatto presentarla a maggio 2007).
Trascorsi tre anni (cioè dopo il 5 aprile 2010) non sarà tuttavia più possibile richiedere la CQC in esenzione (art. 2, comma 3 del decreto in esame).
La validità della carta di qualificazione decorrerà, per quanto attiene al settore merci, dal 10 settembre 2009. Ciò in quanto la direttiva 2003/59/CE stabilisce espressamente tale data di decorrenza (prevedendo invece quella del 10 settembre 2008 per la CQC del trasporto persone, art. 14, comma 2).
Per cui il quinquennio di validità della CQC si computa da detta decorrenza (scadenza 9 settembre 2014), ancorché il conducente ottenga una CQC rilasciata in data 1° ottobre 2007.
I conducenti che hanno conseguito la patente C dopo il 5 aprile 2007 non potranno ottenere la CQC in esenzione, ma dovranno sostenere – entro il 10 settembre 2009, per il trasporto cose il corso di qualificazione iniziale e superare lo specifico esame d’idoneità, pena l’applicazione della sanzione prevista per guida senza CQC (art. 116, comma 15, del codice della strada, introdotto dall’art. 14 del D. Lgv. 286/05, da 148 a 594 euro, più il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).
Il programma dei corsi
Il programma dei corsi è disciplinato dagli articoli da 6 ad 8, relativamente alla qualificazione iniziale, e dall’articolo 11 per la formazione periodica.
Il corso di formazione iniziale, obbligatorio per tutti coloro che non hanno conseguito la patente C entro il 5 aprile 2007, e che deve concludersi per quanto riguarda il trasporto cose entro il 10 settembre 2009, ha la durata complessiva di 280 ore, suddivise in:
– 260 ore di lezioni teoriche
– 20 ore di lezioni pratiche di guida (ed utilizzo) di un veicolo per la cui conduzione occorre la patente C, ovvero C+E.
Le 260 ore di lezioni di teoria si svolgono presso la sede dell’Autoscuola o dell’Ente di formazione abilitato e sono al loro volta dettagliatamente suddivise:
a) in una parte generale di 190 ore, valida per tutti i partecipanti al corso (anche quelli che seguono per il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto persone) comprendente materie attinenti la meccanica e la conduzione del veicolo; la durata della guida dei mezzi e dell’attività lavorativa, la postura ed i rischi fisici dell’attività del conducente;
b) in una parte speciale di 70 ore, relativa al carico del mezzo e alla sua ripartizione, ai contratti per il trasporto di merci su strada, al sistema autorizzativo per i trasporti nazionali e quelli internazionali, nonché alla conoscenza approfondita del settore (una parte analoga, con lo stesso numero di ore è prevista per la CCQ trasporto persone).
Le lezioni teoriche possono essere effettuate nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, mentre al sabato dalle ore 8 alle ore 14 (per consentire al personale della Motorizzazione di svolgere le opportune verifiche, sull’effettività dei corsi svolti). Per ogni giorno possono essere svolte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore di lezione. L’iscrizione degli allievi va indicata nel registro d’iscrizione al corso di formazione iniziale (conforme all’allegato 3), mentre la presenza viene annotata nel registro di frequenza al corso di formazione iniziale (allegato 4), da parte del partecipante con la propria firma in entrata (entro 15 minuti dall’inizio della lezione) ed in uscita ad ogni giornata di corso. Detti registri devono essere numerati in ogni pagina e vidimati (prima dell’inizio del corso) dal locale Ufficio provinciale della Motorizzazione e vanno conservati per cinque anni.
I corsisti che hanno già una carta di qualificazione di un settore (ad es. di quello persone) frequentano le lezioni della parte speciale dell’altro settore (70 ore); mentre quelli che hanno l’attestato di capacità per autotrasportatore (ai sensi del D.Lgv. 395/2000), devono frequentare la parte generale (di 190 ore) ed effettuare le 20 ore di lezioni di pratica (in tal modo è stata interpretata l’esenzione prevista all’art. 19, comma 5 del D. Lgv. 286/2005).
Per le 20 ore di pratica, il decreto ai limita ad indicare alcune attività da svolgere nella parte generale (ad es. guida in autostrada, guida notturna, uso degli attrezzi per la piccola manutenzione o la sostituzione del pneumatico) ed altre da effettuare nella parte specifica (es. esercizi per la sistemazione del carico e l’uso degli estintori), senza tuttavia indicare quanto tempo dedicare alle singole attività. Si prevede poi che 10 ore, delle 20 di pratica, possono essere svolte anche in area privata, su veicolo non munito di doppi comandi e sotto la supervisione di un autista anziano (dipendente di un impresa di autotrasporto con più di 10 anni di esperienza come conducente).
La qualificazione iniziale viene dimostrata mediante uno specifico Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, necessario per accedere all’esame d’idoneità, che l’autoscuola o l’ente di formazione rilascia al candidato che non ha superato un certo numero di ore assenza: 28 per le lezioni di teoria, nessuna per quelle di pratica (tutte le assenze effettuate alle lezioni di pratica vanno difatti recuperate entro un mese dalla fine del corso). Se il numero delle ore di assenza alle lezioni di teoria supera le 28 sino a 56, le ore di assenza superiori alle 28 vanno recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario (con opportuna comunicazione all’Ufficio della motorizzazione competente); se le assenze superano 56 ore di corso, il candidato è tenuto a ripetere l’intero corso.
La formazione periodica
La formazione periodica è invece obbligatoria per tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione, ai fini del suo rinnovo quinquennale di validità (art. 20, D.Lgv. 286/05).
Ha la durata di 35 ore e prevede soltanto lezioni di teoria (anch’esse divise tra parte comune e parte specifica per il trasporto di cose), senza quindi alcun ora di guida o di utilizzo del veicolo, né tanto meno un esame finale di valutazione. Sono ammesse, oltre a lezioni di teoria con metodo tradizionale (cioè con la presenza in aula del docente), anche lezioni con sistemi multimediali (con almeno 5 computer e l’attestazione, da parte del responsabile del corso, che il contenuto del corso multimediale corrisponde al programma ministeriale).
Analogamente a quanto previsto per la qualificazione iniziale, l’autoscuola o l’ente di formazione che svolge la formazione periodica:
– comunica al SIIT Trasporti territorialmente competente, almeno 3 giorni prima, i dati riguardanti l’avvio di ogni corso (elenco partecipanti, calendario delle lezioni e responsabile), che va svolto esclusivamente presso l’aula del soggetto abilitato;
– inscrive i partecipanti al corso nel registro d’iscrizione al corso di formazione periodica (conforme all’allegato 6 al decreto);
– fa annotare la presenza da parte di ogni allievo (con firma in entrata ed in uscita) nel registro di frequenza al corso di formazione periodica (allegato 7 al D.M.). Sono previste al massimo 3 ore di assenza su 35 totali;
– rilascia ai partecipanti al corso l’attestato di frequenza del corso di formazione periodica , comunicandolo in via informatica all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per il successivo rilascio della nuova CQC all’interessato con validità rinnovata.
Coloro che sono titolari di CQC per entrambi i settori (cose e passeggeri) e intendono rinnovare la validità di ambedue, devono frequentare un corso di formazione periodica di 49 ore complessive (art. 11, comma 7, D.M.).
L’esame per il conseguimento della CQC
E’ previsto solo per la formazione iniziale e non anche per il rinnovo consiste in due prove a quiz, entrambe di 60 quesiti, a risposta alternativa tra vero o falso (in cui il candidato deve appunto barrare la V o la F, a seconda che ritenga corretta o sbagliata la proposizione del quiz):
– la prima sulla parte generale del programma;
– la seconda sulla parte speciale, trasporto cose;
Per ogni prova il candidato ha 2 ore di tempo. L’esame si ritiene superato se il numero delle risposte errate è al massimo 6 per ciascuna prova, con la precisazione che l’esito negativo di anche una sola delle due prove determina il non superamento dell’esame e la necessità per il candidato di ripetere entrambe le prove d’esame per il conseguimento della CQC (punto 2 circolare ministeriale).
L’esame viene svolto presso un Ufficio della Motorizzazione entro un anno dalla fine del corso di formazione iniziale (trascorso un anno, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso per essere ammesso all’esame art. 11, commi 7 e 8, decreto).
Nel caso di esito negativo, l’esame può essere ripetuto dopo almeno un mese.
Da ultimo si fa notare che in attesa della completa predisposizione dei questionari, l’esame si terrà provvisoriamente – sostiene la circolare ministeriale in forma orale di fronte a due funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri (uno dei due appartenente all’area tecnica).
Gestione dei punti della CQC
Com’è noto accogliendo una precisa richiesta della scrivente Confederazione l’articolo 23 del decreto 286/2005 estende il sistema dei punti anche alla CQC dei residenti in Italia, con un meccanismo analogo a quello stabilito dall’articolo 126-bis del codice della strada per la patente di guida (cd. doppio binario).
Per ciascuna carta di qualificazione del conducente il titolare dispone infatti di 20 punti, che si decurtano all’accertamento di ogni violazione, specificamente prevista dal citato articolo 126-bis, commessa dal conducente nell’esercizio dell’attività professionale alla guida di veicoli per i quali occorre la CQC.
L’applicazione di questo doppio binario per la decurtazione dei punti scatterà soltanto il prossimo anno, cioè dal 5 aprile 2008, quando tutti i conducenti oggi titolari di patente C potranno aver richiesto ed ottenuto la CQC in esenzione da esame, secondo il calendario e la tempistica di cui al primo decreto sopra illustrato (art. 1, comma 4, D.D. in esame).
Analogamente al sistema valido per la patente, anche il meccanismo di decurtazione dei punti per la CQC prevede che in caso di perdita totale del punteggio (azzeramento), il titolare debba sottoporsi ad un esame di revisione della carta stessa (sull’intero programma del corso di formazione iniziale e con le stesse modalità e prove a quiz) e che in caso di esito positivo dell’esame (con reintegro dei 20 punti originari sulla CQC) questo non permetta di acquisire punti eventualmente detratti per altre violazioni sulla patente di guida (parimenti, l’esito positivo dell’esame di revisione della patente non consente di ottenere punti sulla CQC).
In caso di esito negativo dell’esame di revisione, invece, la CQC è revocata al titolare, come analogamente viene revocata in qualunque caso di revoca della patente di guida (che – è bene ricordarlo rimane il presupposto per l’ottenimento e la validità della CQC).
Parimenti al sistema dei punti sulla patente di guida, anche per quello dei punti sulla CQC è previsto:
– un elenco del punteggio dei titolari (anagrafe punti CQC), tenuto dal CED della Motorizzazione;
– lo svolgimento di specifici corsi di recupero dei punti, tenuti dagli stessi soggetti abilitati a svolgere la formazione iniziale e periodica (art. 3, D. D. in esame), con programmi dettagliati, una durata di 20 ore di lezioni teoriche e la possibilità di recuperare 9 punti a corso (artt. 4 10 del decreto in esame).


