
Decreto Legge in materia di strisce retroriflettenti.
28 Maggio 2007
Trasporto animali vivi
28 Maggio 2007Con direttiva 2006/22/CE del 15 marzo 2006, le Istituzioni europee hanno dettato norme necessarie e minime agli Stati membri per verificare in modo efficace ed uniforme il rispetto della disciplina sui tempi di guida e di riposo e sul corretto utilizzo dell’apparecchio cronotachigrafo.
Detta direttiva (entrata in vigore il 1° maggio dello scorso anno e con obbligo di recepimento al 1° aprile 2007) prevede essenzialmente che:
– gli Stati membri istituiscano un sistema di controlli adeguati e regolari sull’osservanza dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada, nonché sul corretto utilizzo dell’apparecchio cronotachigrafo;
– detti controlli possano essere effettuati sia su strada che nei locali delle imprese;
– ciascuno Stato comunitario organizzi i controlli in modo da assicurare che dal 1° maggio 2006 sia controllato l’1% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli; il 2%, dal 1° gennaio 2008 ed almeno il 3% dal 1° gennaio 2010 (dal 2012 la percentuale dovrebbe salire al 4%, a condizione per ora scarsamente attuabile che oltre il 90% dei veicoli controllati sia munita di tachigrafo digitale);
– gli Stati membri redigano e presentino alla Commissione, ogni due anni, delle statistiche sui controlli effettuati:
– tanto per quelli su strada (ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 della direttiva e allegato I, parte A);
– quanto per quelli da effettuare nei locali delle imprese (articolo 6 direttiva e allegato I, parte B);
– gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio, basato sul numero e sulla gravità delle infrazioni commesse, assoggettando le imprese che presentano un fattore di rischio più elevato a controlli più rigorosi e frequenti;
– entro il 1° maggio 2009, la Commissione elabori una relazione sulle sanzioni previste ed applicate dagli Stati membri per le infrazioni più gravi.
In Italia, la direttiva controlli non risulta sinora pienamente recepita, anche se in assenza di un organismo di coordinamento i compiti d’ispezione e verifica da essa previsti possono correttamente essere svolti dalle autorità già preposte ai controlli (Forze di polizia stradale, per i controlli su strada; Ispettorati del Lavoro per i controlli nei locali delle aziende).
Da ultimo si segnala che l’articolo 12 della citata direttiva prevede l’elaborazione di un modulo, uniforme in tutta l’Unione Europea (in formato elettronico e stampabile), da utilizzare in caso di assenza per malattia o per ferie annuali da parte del conducente, oppure per attestare il periodo che un conducente ha trascorso alla guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del reg. CE 561/2006.
Detto modulo è stato ora adottato, con decisione della Commissione Europea del 12 aprile 2007 (GUCE L 99 del 14.4.2007) ed è quindi concretamente utilizzabile dai conducenti per giustificare appunto i periodi di assenza per malattia o per ferie annuali (o, più raramente, per aver guidato veicoli esclusi dalla disciplina sui tempi di guida e di riposo).
Il modulo va riempito a macchina e firmato prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Dopo il periodo di utilizzo a bordo del mezzo (almeno due settimane dopo l’assenza o la guida del veicolo escluso dalla disciplina), il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo, che devono essere conservate dall’azienda per un anno.
Copia del modello è disponibile presso le associazioni territoriali.
Redattore: Centro Informazioni


