ADR – Merci pericolose. Nuove procedure di approvazione ed immatricolazione delle cisterne

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26 Gennaio 2007

Direttive Anti-Inquinamento

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 Dicembre u.s, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 24 Novembre 2006, con il quale sono state dettate nuove disposizioni in materia di approvazione ed ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (fatta eccezione della classe 2 – gas). Il decreto dà attuazione all’art. 2 del D.M. del 19 Settembre 2005.

L’art. 3 ripartisce le competenze tra i Centri prova autoveicoli e gli Uffici della motorizzazione civile, nel modo seguente:
– ai centri prova spetta: l’approvazione del tipo di cisterna; l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; le ispezioni iniziali e quelle straordinarie, tenuto conto che il direttore del S.I.I.T può demandare le prime agli uffici della MOT;
– agli Uffici della MOT competono le ispezioni periodiche, quelle intermedie e, su delega del direttore del S.I.I.T., quelle iniziali.

Per quanto concerne le ispezioni, devono essere condotte in conformità alle pertinenti norme UNI EN citate al punto 6.8.2.6, allegato A dell’ADR.

Infine, in merito all’immatricolazione, l’art. 9 stabilisce che ogni veicolo cisterna nuovo va dotato del modello DTT306 (cd. barrato rosa), che integra la carta di circolazione del medesimo veicolo; pertanto – prosegue la norma – per le cisterne approvate in conformità alle disposizioni del decreto in esame, non è più prevista l’emissione del libretto MC813

Sulla carta di circolazione della cisterna, devono essere annotate le seguenti informazioni:
a) costruttore;
b) numero di serie della cisterna;
c) anno di costruzione;
d) codice cisterna;
e) disposizioni speciali.

Inoltre, sempre sul libretto di circolazione, deve essere riportata la seguente annotazione: “La circolazione è subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT306”.