Esposizione sul parabrezza di certificato assicurativo falso.

Colle di Tenda. Nuova regolamentazione della circolazione all’interno della Galleria

21 Dicembre 2006

Riforma Autotrasporto. Incontro con i Compartimenti della Polizia Stradale del Lazio.

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Con una Sentenza che sta già facendo discutere, la Corte di Cassazione (sezione II penale, n. 34179/2006 del 12 Ottobre u.s) ha stabilito che non commette il reato di truffa ai danni dell’Erario colui che, sul parabrezza del proprio automezzo, esponga un certificato assicurativo falso.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che nella truffa (art. 640 c.p), l’autore pone in essere degli artifizi o dei raggiri per indurre un altro soggetto a disporre di parte del proprio patrimonio, procurando di conseguenza a se stesso (o ad altri) un profitto ingiusto con altrui danno. Tenuto conto di ciò, la Cassazione ha sostenuto che il profitto che l’automobilista si propone di raggiungere con la condotta sopra descritta, non scaturisce da un atto di disposizione patrimoniale da parte dell’Erario; detto profitto, infatti, consiste nel far circolare un veicolo senza sostenere l’esborso economico necessario per dotarlo di una valida copertura assicurativa, ed è quindi ottenuto senza sottrarre delle risorse economiche al danneggiato.
Ripetiamo che si tratta di una Sentenza per certi aspetti innovativa, che smentisce precedenti orientamenti della stessa Corte che apparivano oramai consolidati (vedi addirittura la Sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite, del 21.6.1986), nei quali si riconoscevano gli estremi della truffa.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni