Contestazione immediata dell’infrazione al c.d.s nei centri abitati

22 Novembre 2006

Trasporti Internazionali

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Contestazione immediata dell’infrazione al c.d.s nei centri abitati

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L’art. 126 bis del codice della strada stabilisce al comma 2 che la procedura di decurtazione del punteggio dalla patente di guida del trasgressore, non può avere inizio prima della definizione della contestazione e, dunque, del pagamento della sanzione ovvero del venir meno delle possibilità, per il trasgressore, di opporsi in via amministrativa (ricorso al Prefetto) e/o giurisdizionale (ricorso al Giudice di Pace o, in appello, davanti al Tribunale o, in ultimo, davanti alla Corte di Cassazione).
Quindi, soltanto dopo aver avuto conoscenza dell’esaurimento di queste possibilità, per l’organo da cui dipende l’agente accertatore decorrono i 30 giorni di tempo nei quali deve trasmetterne notizia al Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti che, a sua volta, comunica all’interessato l’avvenuta sottrazione dei punti.
Ebbene, su questo argomento segnaliamo un’interessante Sentenza del TAR del Lazio (sez. Latina) del 21 Settembre u.s, che, oltre ad aver ribadito la sopra descritta procedura, ha chiarito che il trasgressore non ha l’onere di portare a conoscenza dell’Amministrazione il momento esatto in cui la contestazione diventa definitiva; infatti, grava sull’amministrazione procedente il compito di monitorare i procedimenti pendenti, utilizzando tutti gli strumenti (anche informatici e telematici) a disposizione, nonché a mezzo di contraddittorio con l’interessato.
Di conseguenza, risulta certamente illegittimo il provvedimento di sottrazione dei punti emanato prima che la contestazione sia divenuta definitiva, né, tanto meno, l’Amministrazione può giustificare quanto sopra affermando di non essere stata messa al corrente dall’automobilista degli eventuali ricorsi pendenti.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto