Sospensione della procedura di fermo dei veicoli per debiti tributari.

AUTOTRASPORTO/Dal Governo ancora nessuna soluzione

23 Ottobre 2006

Notifica a mezzo posta eseguita attraverso società private. Illegittimità

23 Ottobre 2006

AUTOTRASPORTO/Dal Governo ancora nessuna soluzione

23 Ottobre 2006

Notifica a mezzo posta eseguita attraverso società private. Illegittimità

23 Ottobre 2006

Su richiesta del debitore, la procedura di fermo del veicolo per debiti tributari può essere sospesa dal Giudice Ordinario adito con Ricorso d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, impugnando il preavviso di fermo inviato dal concessionario per la riscossione; non occorre, quindi, attendere l’emanazione del provvedimento di fermo da parte del medesimo concessionario (Tribunale di Roma, sezione feriale, Ordinanza dell’8 Agosto scorso). Nel caso affrontato, il Tribunale ha accertato l’esistenza dei due requisiti indispensabili per concedere la sospensiva, richiesti dalla sopraccitata disposizione del codice di procedura civile, e cioè:
– il “fumus boni iuris“, tenuto conto – recita la Sentenza in commento – della sproporzione esistente tra l’importo del credito vantato dall’Amministrazione ed il valore del bene assoggettato al vincolo, nonché dell’assenza di elementi tali da far presumere una situazione di insolvenza o, comunque, di inaffidabilità patrimoniale del debitore;
– il “periculum in mora“, visto che, con il fermo del suo mezzo, il debitore non solo vedeva diminuire le sue possibilità di movimento ma incontrava anche maggiori difficoltà a raggiungere la sua sede di lavoro.

Una questione di cui si è molto dibattuto in questi ultimi tempi ha riguardato l’individuazione del giudice competente a trattare le impugnazioni dei provvedimenti di fermo, emessi dai concessionari per la riscossione: questione che l’art.35, comma 26 quinquies del Decreto cd “Bersani” (Decreto Legge del 4 Luglio 2006, n.223, convertito nella Legge 248 del 4.8 u.s), ha risolto assegnando la competenza alle locali Commissioni Tributarie, in luogo dei giudici ordinari (a favore dei quali, invece, la stessa competenza era stata riconosciuta poco tempo prima dalle Sezioni Unite della Cassazione). La decisione del Tribunale di Roma non contrasta con il Decreto Bersani, dal momento che – come opportunamente evidenziato dallo stesso Tribunale – la sospensiva non è stata chiesta rispetto all’esecuzione del provvedimento di fermo (che, come detto agli inizi, all’epoca non era ancora stato pronunciato), bensì in relazione al procedimento di fermo (preannunciato da un atto – il preavviso – che, come detto agli inizi, è quello impugnato in sede cautelare).

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni