
Rimozione di veicoli in autostrada
25 Luglio 2006
Rilascio autorizzazioni internazionali e autorizzazioni CEMT
25 Luglio 2006Torniamo sulla questione dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare i dati personali e della patente del conducente, per segnalare due pronunce di un certo rilievo:
– l’Ordinanza della Corte Costituzionale del 7 Giugno 2006 che, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace d’Aosta contro l’obbligo di comunicazione in esame, ha evidenziato la necessità di distinguere tra la posizione del proprietario che, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito:
a) lo ignori completamente;
b) ovvero vi risponda (per iscritto o recandosi presso il Comando dell’Organo accertatore), giustificando l’impossibilità di comunicare questi dati con motivazioni idonee.
Secondo il ragionamento della Corte Costituzionale, la sanzione pecuniaria prevista nei confronti del proprietario del veicolo dall’art. 180, comma 8 del codice della strada (compresa, ricordiamo tra un minimo di 357,43 uro ad un massimo di 1.432,99 uro), andrebbe applicata soltanto nel caso di cui al precedente punto a).
In merito alla comunicazione dei dati del conducente, non esiste una forma specifica da utilizzare: come evidenziato dall’ordinanza in commento (e ribadito, di recente anche da un Giudice di Pace, quello di Priverno LT con la Sentenza 249/06), essa può effettuarsi per iscritto, oppure verbalmente con una dichiarazione resa al Comando di appartenenza dell’accertatore.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


