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3 Aprile 2006
Settore Trasporto Postale
3 Aprile 2006Il Decreto Legislativo 196 del 30.6.2003 (meglio conosciuto come Codice della privacy) obbliga tutti coloro che siano titolari di un trattamento di dati personali altrui, ad adottare le misure di sicurezza che, tenuto conto anche del progresso tecnologico raggiunto e delle specifiche caratteristiche di tale trattamento, appaiano idonee a prevenire (o, comunque, a ridurre al minimo) i rischi specificati dall’art. 31 del Codice, come riportati di seguito:
– distruzione o perdita, anche accidentale, di questi dati;
– accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso, prosegue il Codice all’art.33, detti soggetti sono chiamati quantomeno ad applicare le misure minime di sicurezza stabilite:
– per i dati personali trattati mediante strumenti elettronici (computer, ecc..), dal successivo art 34, e dall’annesso allegato B);
– per quelli trattati senza l’ausilio di mezzi elettronici, dall’art.35.
Le misure minime di sicurezza devono essere adottate al più tardi entro il prossimo 31 Marzo, in virtù dell’ennesimo rinvio introdotto dal Decreto Legge 273 del 30.12.2005, come convertito dalla Legge n. 51 del 23.2.2006 (cd. Decreto milleproroghe); in presenza di obiettive ragioni tecniche che non consentano, in tutto o in parte, il rispetto della sopra citata scadenza del 31 Marzo, il Codice da tempo fino al 30 Giugno p.v per adottare tutti gli adeguamenti necessari a rendere applicabili dette misure minime, a condizione che le ragioni prima citate risultino da un atto scritto avente data certa (atto notarile; scrittura privata autenticata), da redigere entro il prossimo 31 Marzo.
Tra le misure minime di sicurezza previste dal Codice sulla privacy, segnaliamo quella che interessa i soggetti che trattano, con strumenti elettronici, una particolare categoria di dati personali: si tratta dei dati sensibili e di quelli giudiziari, come definiti dall’art.4 di detto Codice, per i quali i titolari del trattamento, sempre entro il prossimo 31 Marzo, devono predisporre il Documento programmatico per la sicurezza (D.P.S.), seguendo le regole riportate nell’apposita sezione dell’allegato B) del Codice, ai nn. dal 19 al 19.8. Peraltro, con l’intento di facilitare in questo compito soprattutto le imprese di piccole e medie dimensioni, il Garante per la privacy ha predisposto una guida operativa suddivisa in due parti:
1) la parte I che, per ognuna delle sopra citate regole dell’Allegato B) al Codice, riporta i contenuti e le informazioni essenziali che devono risultare dal D.P.S;
2) la parte II, che prevede delle tabelle che gli interessati possono decidere, o meno, di utilizzare per indicare nel D.P.S le suddette informazioni essenziali.
Il testo della Guida del garante, e quello dell’Allegato B) al codice, sono disponibili nella cartella Privacy all’interno dell’area modulistica anno 2006 (link sottoriportato. Ricordiamo che per accedere è necessario essere registrati).
Il D.P.S va aggiornato ogni anno, entro il 31 Marzo; le società obbligate a presentare la relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio, devono dare atto di tale aggiornamento all’interno di questa relazione.
Ricordiamo, infine, che l’art. 169 del Codice della privacy prevede delle sanzioni penali, nei confronti del titolare del trattamento che non adotti, alle scadenze previste, le misure minime di sicurezza; in particolare, il trasgressore è punito con l’arresto fino a due anni o, in alternativa, con l’ammenda da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 uro. La stessa norma prima citata stabilisce una forma di ravvedimento: qualora, in occasione di un controllo disposto dal Garante, vengano riscontrate delle irregolarità relativamente all’adozione delle misure minime di sicurezza, sarà fissato un termine non superiore a 6 mesi per consentire all’interessato di adottare gli accorgimenti necessari. Entro 60 giorni dalla scadenza di questo termine, l’Autorità Garante verifica se queste irregolarità sono state sanate; in caso affermativo, il trasgressore dovrà comunque pagare una sanzione di 12.500 uro (pari ad un quarto del massimo 50.000 uro), ottenendo l’effetto di estinguere il reato.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


