Ordinanza circolazione a targhe alterne a Novara

Piano di azione per la qualit? dell’aria
24 Novembre 2005
Accordo settore chimico
29 Novembre 2005

ORDINANZA N. 856

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, di limitare la circolazione sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il D.P.R. 24.05.1988 n. 203 che all’art. 4 attribuisce alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione della Direttiva 96/62 CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” che all’art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l’autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. n.
351/1999, con il quale:
sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell’aria ambiente per numerosi inquinanti;
sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenuti nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994;

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” che:
all’art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria;
all’art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con
i Comuni interessati i piani d’intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
all’art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in
attuazione dei Piani Provinciali;
all’art. 8 comma 5 prevede che l’A.R.P.A. gestisca i sistemi di rilevamento della qualità dell’aria;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad oggetto: “Attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni Piemontesi alle zone 1,2,3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani d’Azione.”;

Vista la Deliberazione G.C. n. 200 del 16/04/2003 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa tra la Provincia di Novara e i Comuni della conurbazione novarese di cui alla DGR 11 novembre 2002, n. 14-7623 per la gestione dei periodi di emergenza dovuti ad episodi acuti di inquinamento atmosferico e l’attuazione dei provvedimenti a breve termine;

Considerato che l’allegato 2 della D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 prevede specifici provvedimenti per la mobilità in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuati in Novara, Arona, Borgomanero, Galliate, Oleggio e Trecate;

Visto il documento unitario di “Piano d’Azione per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente” redatto dal Gruppo Tecnico di lavoro interdisciplinare appositamente istituito, approvato dall’Amministrazione Provinciale con deliberazione G.P. n. 87/2005 del 17/03/2005;

Atteso che il programma di attuazione del suddetto Piano è articolato in quattro anni a partire dal 01/04/05 al 31/03/2009 e prevede, tra l’altro, la progressiva e graduale limitazione del traffico di autoveicoli privati attraverso l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato Ambientale (ZTLA) con modalità e giorni di attuazione da attivare con specifici provvedimenti
dei Comuni assegnati alla Zona di Piano;

Vista la deliberazione di G.C. n. 133 in data 23/03/05, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Novara ha recepito il citato “Piano di
Azione per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente” e attivato le necessarie procedure per la realizzazione degli interventi attuativi previsti dallo stesso;

Considerato che, l’Amministrazione Comunale intende continuare la fase operativa del programma provinciale che prevede nei centri abitati il divieto della circolazione dei veicoli non Euro I o superiori, e l’adozione della circolazione consentita con targhe alterne, sempre nei centri abitati, visto il superamento dei limiti tollerabili di inquinamento per più di venti giorni come notificato ai Comuni interessati con nota della Provincia di Novara III Settore prot. 1433323 del 04.11.2005 e con le modalità concordate nella riunione del 10.11.2005 e riportate nella nota della Provincia di Novara III Settore del 11.11.2005 prot. 147155;

Dato atto che, è già stata avviata ed è tuttora in corso un’adeguata e mirata campagna di informazione e comunicazione rivolta alla cittadinanza delle proposte contenute nel Piano riguardanti la mobilità urbana con la realizzazione di specifico materiale informativo (manifesti, locandine, opuscoli informativi) per una divulgazione capillare alle diverse categorie
di soggetti interessati dalle limitazioni del traffico in esecuzione di quanto disposto con deliberazione G.C. n. 133/05;

Vista l’Ordinanza dirigenziale N. 440, prot. n. 35873 RI10/2390 adottata in data 16/06/05, resa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio in data 27/06/2005, che ha istituito la Z.T.L. ambientale con divieto di circolazione per i veicoli ivi indicati per il periodo 01 Luglio 2005 e sino al 31 marzo 2006 nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore
8.00 alle ore 18.00;

Vista l’Ordinanza dirigenziale N. 494, prot. n. 39216 RI10/2717 adottata in data 01.07.2005 che ha ridefinito il perimetro della Z.T.L.;

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato
con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Per i giorni 30 Novembre, 1 e 7 Dicembre 2005 il divieto di circolazione di tutti i veicoli immatricolati prima del 01/01/1993 o comunque non conformi alle normative Euro 1 o superiori, nei giorni mercoledì 30 Novembre, giovedì
1 Dicembre e mercoledì 7 Dicembre 2005 nei seguenti orari:

dalle ore 08.00 alle ore 18.00

ORDINA INOLTRE

Per il giorno 30 Novembre 2005 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 il divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi targa con l’ultimo numero tra tutti i caratteri alfanumerici dispari;

Per i giorni 1 e 7 Dicembre 2005 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 il divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi targa con l’ultimo
numero tra tutti i caratteri alfanumerici pari
;

Fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga al presente provvedimento, e senza necessità di alcuna autorizzazione:

le categorie di veicoli tutte specificate nell’elenco facente parte del Piano d’Azione per il Miglioramento della Qualità dell’Aria Ambiente –
“Appendice A” che si allega al presente orovvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
i veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno.

Eventuali permessi in deroga alle disposizioni di cui sopra potranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Municipale per accertate e motivate necessità.

Il presente provvedimento si applica in tutto il centro abitato all’interno del perimetro opportunamente segnalato da appositi cartelli stradali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON SI APPLICA NELLE SEGUENTI AUTOSTRADE, STRADE STATALI, STRADE REGIONALI, STRADE PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE DI ATTRAVERSAMENTO:

AUTOSTRADA A4 S.S. DI COLLEGAMENTO ESTERNO ALL’ABITATO DI NOVARA (TANGENZIALE DI NOVARA);
S.S. 32 TICINESE dal confine del territorio di
Novara con il Comune di Cameri, comprendente Via Verbano e C.so Della Vittoria fino alla rotatoria con Via Delle Americhe/Via Pavesi;
Via GUIDO ROSSA;
S.P. 2 NOVARA-CAMERI da Via Verbano al confine del territorio comunale (Torrente Terdoppio);
Strada di collegamento che conduce al casello Autostradale NOVARA-EST, compresa fra la S.S. 341 GALLARATESE e sino alla TANGENZIALE DI NOVARA; Via PAVESI;
Via DELLE AMERICHE;
S.R.11 PADANA SUPERIORE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Trecate fino all’intersezione con la TANGENZIALE DI NOVARA;
S.P. 99 OLENGO-TRECATE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Trecate e sino all’intersezione con S.R. 211 Della LOMELLINA; S.P. 98 OLENGO GARBAGNA TERDOBBIATE dal confine del territorio di Novara con il comune di Garbagna Novarese e sino al centro abitato di Olengo;
S.R. 211 DELLA LOMELLINA dal confine del territorio del comune di Novara con il Comune di Garbagna Novarese e sino all’intersezione con la TANGENZIALE DI NOVARA;
S.P. 97 DI MERCADANTE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Nibbiola e sino all’intersezione con il centro abitato del Torrion Quartana;
S.P. 9 DI GRANOZZO dal confine del territorio
del Comune di Novara con il Comune di Granozzo con Monticello sino all’intersezione con la S.R. 11 PADANA SUPERIORE;
S.R. 11 PADANA SUPERIORE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Casalino
all’intersezione di C.so Vercelli con V.le Kennedy;
V.LE KENNEDY;
VIA PORZIO GIOVANOLA;
VIA PERLASCA;
S.P. 11 DI BIANDRATE dal confine del territorio del
Comune di Novara con il Comune di San Pietro Mosezzo e sino all’intersezione con la rotatoria di Via Porzio Giovanola/Via Perlasca;
S.R. 299 DI ALAGNA VALSESIA dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di
San Pietro Mosezzo e sino all’intersezione di Via Valsesia con Via Perlasca;
VIA BOROLI;
VIA EUROPA (tratto compreso fra Via Delle Americhe/Via Beccaria e sino a C.so Risorgimento);
S.R. 229 DEL LAGO D’ORTA dal confine del
territorio del Comune di Novara con il Comune di Caltignaga e sino all’intersezione di C.so Risorgimento e Via Europa;

DISPONE

Che con il presente provvedimento decorre un periodo sperimentale di osservazione nel quale sarà valutata l’incidenza degli interventi attuati e sulla base delle ulteriori osservazioni e dei rilievi degli inquinanti atmosferici saranno definiti successivi provvedimenti e/o eventuale revoca della presente.
Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all’albo pretorio e l’apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali nell’area interessata, ai sensi di legge.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con il presente atto prescritto, si procederà ai sensi dell’art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dall’art.26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA altresì

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ URBANA E TUTELA AMBIENTALE

Arch. Roberto Guasco

APPENDICE A

Elenco di categorie di veicoli ammessi a circolare in deroga ai provvedimenti sulle ZTL Ambientali e sulla circolazione a targhe alterne
– Veicoli a trazione animale, Velocipedi, Ciclomotori, motoveicoli
– Veicoli a trazione elettrica, metano e GPL catalizzati (EURO I e successivi)
– Autoveicoli con almeno 3 persone a bordo diretti nella stessa direzione
– Autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di
lavoro(a)
– Veicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, di soccorso (carri attrezzi inclusi), delle ASL, ARPA delle PP.TT. e di tutte le pubbliche amministrazioni(b)
– Autocarri o veicoli operativi muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa di aziende di gestione di servizi
pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia ecc.)(c)
– Veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed
assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– Taxi e autovetture da noleggio con conducente
– Veicoli con esclusione di quelli intestati a residenti nella Regione che hanno la necessità di recarsi presso autorimesse pubbliche esistenti nella
zona interdetta
– Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica
– Veicoli utilizzati per il trasporto di persone munite di prenotazione di esami o visite mediche presso le strutture sanitarie presenti nella ZTL
Veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicolial seguito( sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e
ritorno)
– Autoveicoli utilizzati dalle scuole guida.
– Veicoli con targa “prova” e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’Ufficio Motorizzazione Civile o centri di
revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario
– Veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri
– Veicoli di coloro che hanno la necessità di recarsi presso autofficine, elettrauto ed autocarrozzerie esistenti nella zona interdetta
– Veicoli con targhe CC e CD
– Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori.

Note:
(a) deroga valida solo per circolazione a targhe alterne e non per veicoli non Euro I
(b) deroga abrogata a partire dal 3° anno di attuazione del Piano, per i veicoli a benzina non Euro III e per i diesel non Euro III + FAP, ad
eccezione dei veicoli dedicati alla sicurezza pubblica e protezione civile purchè le Amministrazioni preposte abbiano avviato gli iter amministrativi di istituzione dei fondi per l’acquisto dei veicoli sostitutivi
(c) deroga abrogata a partire dal 3° anno di attuazione del Piano, per i veicoli a benzina non Euro III e per i diesel non Euro III + FAP
Ulteriori deroghe al divieto di circolazione potranno essere accordate dalle autorità preposte al controllo, previa presentazione di adeguata
documentazione attestante l’effettivo stato di necessità.
Non è consentito avvalersi della facoltà di autocertificazione.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto