
Caro Gasolio. Basta con gli annunci, servono interventi urgenti ed organici – Sì al gasolio professionale per gli autotrasportatori
20 Settembre 2005
Cabotaggio stradale di merci in Italia
20 Settembre 2005Segnaliamo che la legge 168/2005, di conversione del Decreto legge 115/2005 (su Gazzetta Ufficiale n.194 del 22.8.2005), ha introdotto alcune novità in materia di revoca della patente di guida, e di fermo amministrativo del mezzo.
Revoca della patente
L’art.5 bis, comma 1 del D.L., ha previsto un nuovo articolo all’interno del Codice della strada (art.130 bis), nel quale è stata disciplinata un’ulteriore fattispecie di revoca della patente di guida: si tratta dell’ipotesi in cui, a seguito della violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V dello stesso Codice, commessa in stato di ubriachezza o sotto l’azione di sostanze stupefacenti, il conducente provochi la morte di altre persone. La stato di ubriachezza rilevante ai fini della revoca del titolo di guida, precisa l’art.130 bis c.d.s, è quello determinato da un tasso alcolemico pari o superiore a 3 grammi per litro.
Fermo amministrativo
Su questa misura accessoria, la novità importante riguarda l’inasprimento della sanzione prevista in caso di circolazione con un veicolo sottoposto alla medesima. Infatti, l’art. 214 c.d.s prevedeva che, in tal caso, nei confronti del trasgressore si applicasse la sanzione pecuniaria (da 656,25 ad 2.628,15) unitamente alla custodia del mezzo in un deposito autorizzato. Con la modifica in esame, invece, non si farà più luogo alla predetta custodia, bensì direttamente alla confisca del veicolo.
Fonte:
Redattore: Segreteria Operativa Nazionale


