
Accise e carbon tax 2004. 30 giugno 2005 scadenza termini presentazione documentazione
4 Luglio 2005
Patente a punti
7 Luglio 2005Con sentenza del 9 giugno scorso, la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia poiché con l’articolo 30, comma 4, del decreto Legislativo 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) non ha rispettato la direttiva comunitaria 91/156 relativa ai rifiuti, e 91/689 relativa ai rifiuti pericolosi, che assoggettano all’obbligo di iscrizione le imprese che, nell’ambito della loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse.
Con l’articolo 30, comma 4, del Ronchi, l’Italia ha difatti esonerato dall’obbligo d’iscrizione all’Albo Gestori di Rifiuti, le imprese che esercitano:
– la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stese prodotti, come attività ordinaria e regolare;
– la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi da esse stesse prodotti nei limiti non superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.
In forza di tale sentenza, quindi, il Governo italiano è chiamato a modificare nuovamente la propria legislazione sui rifiuti (pena la condanna a versare alle casse europee un’ammenda giorno per giorno più gravosa) ed in particolare il citato articolo 30 del D. Lgv. 22/97, reintroducendo l’obbligo per le imprese che producono rifiuti e provvedono direttamente al loro trasporto di iscriversi all’Albo Gestori.
Fermo restando che attualmente non cambia nulla, si segnala che una volta che verrà reintrodotto l’obbligo in parola che sarà nostra cura comunicare tempestivamente le imprese produttrici di rifiuti potranno alternativamente scegliere se iscriversi all’Albo, con tutti gli oneri per essa previsti, e curare direttamente il trasporto, oppure affidare i rifiuti prodotti a vettori regolarmente iscritti, per osservare esattamente gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti ed evitare di incorrere in sanzioni per smaltimento illecito degli stessi.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


