Codice della strada. Ultime novità giurisprudenziali dalla Corte di Cassazione

Attenzione – Trasporti internazionali ? Belgio

1 Luglio 2005

Dirottamento dei mezzi pesanti dalla S.S. 16 (Adriatica) all’A/14.

4 Luglio 2005

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1 Luglio 2005

Dirottamento dei mezzi pesanti dalla S.S. 16 (Adriatica) all’A/14.

4 Luglio 2005

Vi segnaliamo due recenti sentenze, emanate dalla Corte di Cassazione in materia di violazione di norme del codice della strada:

1) Eccesso di velocità accertato con autovelox di vecchia generazione – Cassazione, Sez. I civile, sentenza 7.4.2005, n° 7332
2) Presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli, a norma dell’art. 2054 codice civile – Cassazione, sezione III, sentenza 6.4.2005, n°7109

In merito alla prima sentenza (alla quale è stato dato grande risalto, in questi giorni, dagli organi di informazione), essa riveste una certa importanza per le infrazioni ai limiti di velocità accertate, mediante autovelox di vecchia generazione, prima della riforma del codice della strada datata 30 Giugno 2003.

Questa riforma, infatti, attraverso l’art.201, comma 1 bis, ha notevolmente ridotto la portata del principio della contestazione immediata, prevedendo una serie di casi in cui l’organo accertatore non solo non è tenuto a compierla, ma non deve nemmeno riportare, nel verbale, i motivi che l’hanno resa impossibile. Tra questi casi, vi rientra anche l’accertamento della violazione tramite autovelox cd di vecchia generazione (comma 1 bis, lett.e), il quale consente all’Operatore di rendersi conto della velocità soltanto dopo che il veicolo è già transitato davanti alla postazione.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ora stabilito la legittimità dell’accertamento condotto con questi autovelox prima del 30 6.2003, anche laddove il verbale non riporti le cause che hanno reso materialmente impossibile la contestazione immediata; a tal fine, infatti, è stata ritenuta sufficiente l’indicazione, compiuta dall’Organo accertatore nel predetto verbale, di aver utilizzato un apparecchio della vecchia generazione

Per ulteriori chiarimenti sul tema della contestazione immediata delle violazioni del c.d.s, rinviamo alla lettura della precedenti note informative pubblicate in materia.

Con la seconda sentenza, la Cassazione ha stabilito che, nelle controversie relative a scontri tra veicoli, la circostanza che risulti provata la responsabilità di uno dei conducenti, non determina, rispetto agli altri autisti coinvolti, il venir meno della presunzione di responsabilità che è stata prevista, nei loro confronti, dall’art.2054 Cod. Civile (naturalmente, fatto salvo il caso in cui uno dei conducenti sia ritenuto responsabile del sinistro in via esclusiva).

Per escludere l’applicazione di detta presunzione, infatti, questi autisti dovranno dimostrare di aver tenuto una condotta rispettosa delle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza, e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente; in mancanza di questa prova, costoro saranno ritenuti corresponsabili, seppur limitatamente a quella percentuale di colpa che non è stato possibile ricondurre ad un’autista in particolare.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto