Cabotaggio terrestre. Nuovi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Parma – 28 maggio 2005 – Seminario dedicato alle novità del settore

8 Giugno 2005

Trasporti Internazionali – Austria. Nuovi divieti di circolazione sull’Asse del Brennero

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 Aprile 2005 sono stati pubblicati i decreti 18 Marzo 2005 e 24 Marzo 2005, con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato la nuova disciplina in materia di cabotaggio stradale in Italia, da parte degli operatori esteri abilitati.

Prima di approfondire le nuove regole sul cabotaggio, precisiamo che le stesse non si applicano ai vettori italiani che effettuino cabotaggio stradale all’estero, per i quali, quindi, viene meno l’obbligo di richiedere e di conservare, a bordo del mezzo, il libretto dei resoconti previsto dal precedente D.M.29.4.2004, che è stato abrogato.

La nuova disciplina si conforma al contenuto della comunicazione interpretativa della Commissione U.E. del 12 Novembre scorso, con la quale quest’ultima ha interpretato il concetto di “temporaneità” della permanenza all’estero del vettore straniero, previsto dal Regolamento CEE 3118/93.

In particolare, la Commissione U.E., dopo aver affermato che non è possibile assegnare un significato univoco al predetto concetto, ha aggiunto che, in linea di massima, la temporaneità della permanenza fuori dai confini è rispettata quando la stessa non superi il mese o, al massimo, i due mesi.

In virtù di questa conclusione, il Ministero dei Trasporti ha rivisto il contenuto del decreto ministeriale che, fino ad oggi, ha disciplinato l’attività di cabotaggio terrestre e, in conseguenza di ciò, ha emanato i decreti appena citati nonché una circolare esplicativa, che è stata consegnata in bozza alle associazioni dell’autotrasporto rappresentate nella Consulta per l’autotrasporto.

Le nuove regole sul cabotaggio stradale a cui dovranno attenersi i vettori esteri, possono essere così sintetizzate:

– In Italia, sono ammesse ad effettuare cabotaggio stradale le imprese stabilite in uno dei seguenti Stati membri dell’U.E., o dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechenstein, Islanda, Norvegia. Vettori non appartenenti ad uno dei citati Paesi, non sono ammessi al cabotaggio. Per le imprese stabilite nella Repubblica di San Marino, è prevista una diversa normativa.


– In un arco di tempo di 60 giorni consecutivi, l’impresa estera non può svolgere attività di cabotaggio in Italia, con lo stesso veicolo, per più di 30 giorni, anche non consecutivi. Il periodo di 60 giorni, come specificato dal Ministero, non corrisponde a mesi fissi di calendario; ciò significa che la prescrizione è rispettata quando, in un periodo qualsiasi di 60 giorni consecutivi, il veicolo non sia rimasto in Italia per più di 30 giorni;

– Ogni mese di calendario, almeno una volta, i veicoli devono lasciare l’Italia o, comunque, non essere presenti sul territorio italiano;

– All’interno del libretto dei resoconti, nella prima riga utile, il vettore straniero dovrà annotare l’ingresso e l’uscita dall’Italia, contestualmente all’evento. Il libretto dovrà essere tenuto a bordo del mezzo, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria (di cui costituisce un’integrazione) e, se necessario, all’attestato del conducente.

– La validità del libretto è di un anno dalla data del rilascio. I libretti già rilasciati ai sensi della precedente normativa, conservano la loro validità, ma occorrerà sostituire il foglio contenente le note esplicative con quello corrispondente previsto nell’allegato 1 al Decreto del 24 Marzo 2005;

– I fogli del libretto dei resoconti compilati per intero, dovranno essere trasmessi via fax al ministero dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale autotrasporto di persone e cose – ex Divisione APC 3, al numero 00390641584111.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili nei confronti dei vettori stranieri che violino la normativa sul cabotaggio, il decreto 18.3.2005 prevede l’applicazione della normativa in materia di autotrasporto e, più precisamente, come indicato dalla circolare ministeriale, delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) e 46 (trasporti abusivi) della legge 298/1974, che stabiliscono sanzioni pecuniarie unitamente al fermo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione del fatto, la confisca del mezzo.

Allo scopo di facilitare gli addetti al controllo, il Ministero dei Trasporti ha individuato una serie di casi che possono verificarsi in concreto, indicando le sanzioni che dovranno essere applicate. In particolare, il Dicastero ha affermato che:

1) si dovrà procedere all’applicazione degli artt 26 e 46 della legge 298/74, anche in concorso tra loro, nei seguenti casi:

a) cabotaggio svolto da imprese stabilite in uno Stato i cui vettori non sono ammessi a svolgerlo;
b) cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso della licenza comunitaria, sono privi o, comunque, non esibiscono il libretto dei resoconti.

2) sarà applicato il solo art. 46 nei seguenti casi:

a) violazione dei limiti temporali massimi entro cui si può effettuare cabotaggio e/o violazione dell’obbligo di uscita o di assenza dal territorio italiano almeno una volta al mese;
b) irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea compilazione delle colonne 2 (data di partenza), 3 (luogo di carico) e 4 (luogo di scarico), oppure per la mancata indicazione della data di entrata e di uscita dall’Italia. La mancata o inidonea registrazione delle altre informazioni richieste nel libretto, comporterà un semplice avvertimento.

Fonte:
Redattore: Segreteria Operativa Nazionale