
Carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto merci
20 Dicembre 2004
L’augurio del Presidente confederale Francesco Colucci
23 Dicembre 2004Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha firmato il calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2004 per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e per quelli adibiti al trasporto di materie ed oggetti esplosivi. Il testo del decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, sarà nostra cura comunicare tempestivamente tale avvenuta pubblicazione.
Il calendario dei divieti 2004 oltre a confermare gran parte delle deroghe previste nel precedente calendario, contiene alcune importanti novità, introdotte anche grazie alle proposte ed alle osservazioni avanzate dalla scrivente Confederazione.
1) Prodotti deperibili che possono viaggiare in qualunque giorno del 2004 in deroga al divieto di circolazione, senza autorizzazione prefettizia (art. 3 D.D, lett. R).
Il calendario 2004 ha confermato l’elenco dei prodotti deperibili, già previsto nel calendario del 2003, autorizzati a circolare nei giorni di divieto senza la necessità dell’autorizzazione del Prefetto.
Si ritiene fare cosa utile elencando le merci deperibili che possono viaggiare nelle giornate di divieto senza l’autorizzazione Prefettizia:
– frutta ed ortaggi freschi;
– carni e pesci freschi;
– fiori recisi;
– animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero;
– latticini freschi;
– derivati del latte freschi;
– sementi vive;
– scarti della macellazione.
Si ricorda che i veicoli che trasportano questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera d minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Anche per il 2004, il calendario ha confermato per i veicoli che trasportano le merci deperibili sopra indicate, la possibilità nelle giornate di divieto di circolare anche scarichi .
2) Prodotti deperibili che possono viaggiare in deroga al divieto di circolazione previo rilascio dell’autorizzazione prefettizia (art.4, lett. a, del D.D).
E’ stata confermata la gamma di prodotti il cui trasporto è consentito durante i giorni di divieto, su rilascio dell’autorizzazione del Prefetto.
Anche in questo caso, per comodità di consultazione, riproduciamo l’elenco di prodotti che possono essere trasportati dietro rilascio dell’autorizzazione del Prefetto:
– prodotti deperibili diversi da quelli previsti dall’art. 3, lett. R del Decreto che, per loro natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento;
– prodotti destinati all’alimentazione degli animali.
Come lo scorso anno, l’autorizzazione di cui sopra può avere una validità massima di 6 mesi. Si ricorda che il suo rilascio deve essere richiesto, almeno 10 giorni prima della data prevista per il viaggio, alla Prefettura della Provincia di partenza o, in alternativa, alla Prefettura del luogo dove l’impresa ha sede (art. 7, comma 1); in quest’ultimo caso, l’autorizzazione sarà rilasciata previo assenso della Prefettura della Provincia di partenza.
Il decreto ha confermato (art.10) la possibilità che il Prefetto estenda la validità dell’autorizzazione alla circolazione dei veicoli scarichi, nel caso in cui tale estensione sia resa necessaria da un ciclo lavorativo, che comprenda la fase del trasporto, destinato a ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Si ricorda infine che i veicoli autorizzati a trasportare le merci deperibili sopra indicate, devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera a minuscolo di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
3) Eliminazione del divieto particolare di circolazione per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali.
Anche per il 2004, il calendario non contempla divieti specifici di circolazione nei confronti dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, e quindi detti veicoli sono sottoposti alle stesse limitazioni di circolazione previste per gli altri automezzi di massa superiore alle 7,5 ton.
4) Veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna (art. 2, comma 1)
L’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore.
Per i veicoli provenienti dall’estero con a bordo un solo conducente, il calendario del 2004 ha confermato, in aggiunta al posticipo di cui sopra, un ulteriore spostamento di quattro ore dell’orario di inizio del divieto, qualora il conducente debba cominciare il periodo di riposo giornaliero nel corso delle prime quattro ore di proroga dell’inizio del divieto; in questo caso, lo spostamento di quattro ore dell’inizio del divieto decorre dalla fine del riposo giornaliero.
5) Veicoli diretti all’estero ed in Sardegna (art. 2 comma 2)
Per i veicoli diretti all’estero il decreto anticipa, come per il passato, di due ore la fine del divieto, mentre per quelli diretti in Sardegna la fine del divieto è stata anticipata di quattro ore.
6) Veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso il resto d’Italia.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Il calendario del 2004 contiene un’importante innovazione per i veicoli circolanti in Sardegna, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso la rimanente parte del territorio nazionale. Infatti, per tali veicoli non è previsto il divieto di circolazione, di cui all’art 1 dello stesso calendario; per poter beneficiare di detta esenzione, questi veicoli devono essere comunque muniti di documentazione idonea ad attestare la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
7) Veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso il resto dell’Italia.
Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso il resto del territorio nazionale, che si avvalgano di traghettamento diverso da quello in servizio tra la Sicilia e la Calabria, e muniti di idonea documentazione, si applicano le stesse deroghe previste al punto 6 per quelli circolanti in Sardegna.
8) Veicoli provenienti o diretti in Sicilia, dalla Calabria.
Al fine di limitare i disagi connessi in presenza dei cantieri dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, fermo restando quanto già chiarito al punto 7, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e l’orario di termine dello stesso è anticipato di due ore.
9) Veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano o diretti verso tali Stati
I trasporti con tali Stati sono assimilati a quelli nazionali.
10) Disposizioni a favore dell’intermodalità (art. 2, comma 3).
Il decreto ha confermato le disposizioni già previste nel calendario 2003, allo scopo di favorire il trasporto intermodale. In particolare, il divieto di circolazione termina quattro ore prima per i vettori diretti agli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Parma Fontevivo, ed ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, qualora tali veicoli trasportino merce che debba essere inviata all’estero tramite i suddetti interporti o terminals intermodali. Lo stesso decreto ha chiarito che la suddetta disposizione si applica anche:
a) ai veicoli che trasportino unità di carico vuote destinate all’estero, tramite gli stessi interporti e terminals intermodali;
b) ai complessi veicolari scarichi che siano diretti ai suddetti interporti e terminals intermodali, per essere caricati sul treno.
I veicoli di cui alle suddette lettere devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione).
11) Calendario dei divieti di circolazione del 2004 (art. 1)
Il calendario dei divieti 2004 ha previsto il divieto di circolare fuori dai centri abitati nei confronti dei veicoli e dei complessi di veicoli (inclusi i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali) di massa complessiva superiore alle 7,5 ton, nei giorni festivi e durante le seguenti giornate.
dalle ore 8 alle 22:
– tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre;
– il 1° gennaio (Capodanno);
– il 6 Gennaio (Befana);
– il 1° Maggio (Festa dei Lavoratori);
– il 1° Novembre (Tutti i Santi);
– l’8 Dicembre (Immacolata Concezione);
– il 25 dicembre (Natale);
dalle ore 7 alle 24:
– tutte le domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
– tutti i sabati a partire dal 3 Luglio fino al 4 settembre (inclusi).
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha altresì fissato dei divieti specifici di circolazione durante le seguenti giornate:
Periodo pasquale dalle ore 16 alle 22 di Venerdì 9 Aprile;
dalle ore 8 alle 22 di Sabato 10 Aprile;
dalle ore 8 alle 22 di Domenica 11 Aprile (divieto domenicale);
dalle ore 8 alle 22 di Lunedì 12 Aprile.
Festa della Repubblica
dalle ore 7 alle ore 24 di Mercoledì 2 Giugno.
Esodo estivo
dalle ore 16 alle ore 24 di Sabato 26 Giugno.
Periodo di Ferragosto
dalle ore 16 alle ore 24 di Venerdì 13 Agosto
Festività del 1° Novembre
dalle ore 16 alle ore 22 di Sabato 30 Ottobre.
Vigilia di Natale
dalle ore 16.00 alle ore 22.00 di Venerdì 24 Dicembre.
Il decreto ha chiarito inoltre che i divieti non si applicano ai trattori isolati di massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate, cioè a quelli che viaggiano senza semirimorchio e con tara non superiore al limite di divieto.
12) Veicoli adibiti al trasporto di esplosivi (art. 9)
I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi devono comunque rispettare i divieti sopra indicati, indipendentemente dalla loro massa complessiva; inoltre, nel periodo che va dal 1° giugno al 20 settembre 2004 (compresi) tali veicoli non possono circolare dalle ore 18 di ogni venerdì fino alle 24 della domenica successiva.
In linea generale, per questi trasporti non è stata prevista la possibilità di derogare al divieto di circolazione mediante il rilascio dell’autorizzazione prefettizia, fatte salve alcune eccezioni indicate dall’art. 9 del decreto, alla cui lettura si rimanda.
13) Esclusione dai divieti di circolazione (Art. 3 – deroghe generali comprensive della circolazione a vuoto).
Sono stati esclusi dai divieti di circolazione, oltre ai veicoli indicati al punto 1 della presente, gli stessi veicoli già esclusi per l’anno 2004 anche se circolino scarichi, tra i quali si segnalano:
– i veicoli che trasportano derrate alimentari in regime ATP, a prescindere dalla loro massa;
– i veicoli adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
– i veicoli che trasportano latte fresco;
– i veicoli che trasportano liquidi alimentari, purché in quest’ultimo caso gli stessi trasportino latte o siano diretti a caricarlo;
– i veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
– i mezzi adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


