
Autoliquidazione dei premi INAIL 2004-2005
13 Dicembre 2004
Tavolo di confronto tra autotrasportatori e compagnie petrolifere
15 Dicembre 2004E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 264 del 10 Novembre 2004 il Decreto Legge 9 Novembre 2004, n° 266 che, tra le altre disposizioni ivi contenute, proroga i termini per il montaggio, sui mezzi pesanti, delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti e dei dispositivi antinebulizzazione dell’acqua.
In particolare, l’art 7 del Decreto sopra citato, nel confermare le nuove scadenze ha riscritto i commi 2 bis e 2 ter, art 72 del c.d.s (che, in materia di obblighi di montaggio delle strisce retroriflettenti e dei dispositivi anti nebulizzazione dell’acqua, ne definivano le modalità di applicazione), introducendo alcune modifiche rispetto al precedente testo.
Di seguito, riportiamo la nuova formulazione dei commi 2 bis e 2 ter, dell’art.72 del c.d.s (le modifiche sono state indicate con il carattere grassetto, mentre la precedente formulazione è riportata, tra parentesi, in corsivo)
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ART. 72, comma 2 bis c.d.s.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati (semirimorchi) adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti (di tali strisce) sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1 Aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 Dicembre 2005.
ART.72, comma 2 ter c.d.s.
(Durante la circolazione) Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose (o di persone), di massa a pieno carico superiore a 7,5 t (7 t), immatricolati in Italia a decorrere dal 1 Gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
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La riscrittura di queste due norme comporta delle conseguenze molto interessanti per il montaggio sia delle strisce retroriflettenti che dei dispositivi anti nebulizzazione.
In merito alle strisce posteriori e laterali retroriflettenti, il nuovo testo del comma 2 bis, art. 72 del c.d.s conferma il rinvio al 31 Dicembre del 2005 dell’obbligo di installarle sui veicoli in circolazione, immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton; mentre per i mezzi pesanti di nuova immatricolazione, tale obbligo scatta dal 1 Aprile del 2005. Per il resto, il comma in questione introduce alcune modifiche lessicali al precedente testo (ad es., i riferimenti ai semiarticolati in luogo dei semirimorchi, ed ai trasporti specifici), che necessitano di un maggior approfondimento sulla loro effettiva portata.
Per quanto riguarda, invece, i dispositivi per ridurre la nebulizzazione dell’acqua, il nuovo comma 2 ter, art. 72 del c.d.s, nel confermare che l’obbligo di installazione scatterà dal 1 Gennaio del 2006, ha elevato a 7,5 tonnellate (dalle precedenti 7 ton) la soglia minima della massa complessiva dei mezzi sui quali dovranno installarsi.
Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto


