Codice della strada. Eccesso di velocità accertato mediante l’apparecchiatura telelaser

Codice della strada. Applicazione della patente a punti

18 Ottobre 2004

Attenzione – Traffico alternato nel tunnel del Monte Bianco

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In questi ultimi tempi, è sempre più diffuso l’utilizzo, da parte degli operatori di polizia stradale, dell’apparecchiatura Telelaser, per riscontrare la violazione dei limiti di velocità da parte dei conducenti degli autoveicoli.
Come noto, il telelaser evidenzia su un display la velocità del mezzo verso il quale viene indirizzato, permettendo, quindi, all’organo accertatore di verificare in tempo reale il rispetto, o meno, dei limiti di velocità.
Soprattutto negli ultimi tempi, numerosi ricorsi hanno messo in dubbio la legittimità degli accertamenti effettuati con il telelaser in quanto, a differenza dell’autovelox, quest’apparecchio non rilascia alcuna attestazione documentale (consistente, ad esempio, in una fotografia ovvero in uno scontrino – fatta salva, per quest’ultimo, l’eventualità che il telelaser sia collegato ad una stampante esterna) dell’infrazione commessa; il telelaser, infatti, si limita a visualizzare sul display l’immagine e la velocità del mezzo, lasciando all’agente il compito di rilevare visivamente il numero di targa e di riportare il tutto nel verbale di accertamento.
A fronte di questi ricorsi, la Giurisprudenza di merito ha elaborato due orientamenti opposti. Il primo ritiene che, in mancanza di attestazione documentale dell’eccesso di velocità, l’accertamento operato con il telelaser deve ritenersi illegittimo in quanto il comma 6, art. 142 del c.d.s , e l’art. 345, comma 1, del Regolamento di esecuzione del c.d.s, vanno interpretati nel senso che il risultato dell’accertamento deve essere fissato in una fotografia, o in qualsiasi altro documento idoneo allo scopo (vedi in tal senso la sentenza del Giudice di Pace di Acqui Terme, n° 68 del 1 Marzo 2004 e la sentenza del Giudice di Pace di Genova – Sestri Ponente n° 461 del 30.7.2004).
L’orientamento contrapposto, invece, sostiene che le sopra citate norme non hanno in nessun modo subordinato la legittimità dell’accertamento al rilascio, da parte delle apparecchiature con le quali è stato condotto, di documentazione idonea a comprovare l’infrazione. Infatti, quest’orientamento ritiene che la circostanza che, a norma dell’art. 345 del Regolamento di esecuzione del c.d.s, le suddette apparecchiature devono fissare la velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, non vuol dire che tale velocità deve essere anche documentabile, bensì che ”l’apparecchio deve essere solo tale da consentire agli operatori di accertare la velocità in maniera chiara e ciò si ottiene attraverso la fissazione della velocità che permane sul display dell’apparecchiatura” (vedi la sentenza del Tribunale Civile di Rovigo, n° 876 del 19.10.2001). Di conseguenza, lo stesso orientamento conclude affermando che “una volta che il Pubblico Ufficiale abbia attestato, nel verbale, di aver verificato, come nel caso, direttamente la velocità sul display e non abbia riscontrato la presenza di situazioni che possano aver influito sulla chiarezza della lettura restata fissata sul display, null’altro è richiesto per ritenere dimostrata l’infrazione”.
Come si vede, i giudici di merito hanno espresso sul punto due orientamenti nettamente divergenti tra loro, dai quali possono scaturire importanti conseguenze a proposito della possibilità, da parte dell’autore della violazione, di contestare le risultanze del verbale di accertamento; possibilità che, evidentemente, sarebbe notevolmente ridotta laddove prevalesse il secondo orientamento, in quanto le uniche strade per ottenere l’annullamento del verbale resterebbero legate alla dimostrazione del cattivo funzionamento del telelaser, oppure all’esercizio della querela di falso verso l’agente accertatore.
Articoli del Codice della Strada summenzionati
Art.142, comma 6 del c.d.s “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate ..”
Art. 345, comma 1 del D.P.R 16.12.1992, n.495 e ss. modifiche “Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono esser costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto