Austria. Previsti nuovi divieti di circolazione

Divieto di circolazione sull’autostrada del Brennero per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali per i quali è prescritta la scorta tecnica o la scorta di Polizia stradale

6 Settembre 2004

Attenzione – Viabilit? internazionale – Tunnel S. Gottardo chiuso nelle ore notturne

6 Settembre 2004

Divieto di circolazione sull’autostrada del Brennero per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali per i quali è prescritta la scorta tecnica o la scorta di Polizia stradale

6 Settembre 2004

Attenzione – Viabilit? internazionale – Tunnel S. Gottardo chiuso nelle ore notturne

6 Settembre 2004

In data odierna,(12 luglio 2004) il Ministero dei Trasporti italiano ha diffuso copia del Decreto del Ministro dei Trasporti, l’Innovazione e la Tecnologia della Repubblica d’Austria, che introduce per l’anno 2004 dei divieti aggiuntivi di circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton, su alcuni tratti autostradali e di strade extraurbane.
Di seguito riportiamo il testo del decreto in questione.
“1) (1) La circolazione di autocarri od autoarticolati con un peso complessivo massimo consentito di oltre 7,5 tonnellate e di autocarri con rimorchio, nei quali la somma dei pesi totali massimo consentiti delle due unità super le 7,5 tonnellate, è vietata sulle strade, elencate ai paragrafi (2), (3), il 2 Luglio, il 23 Luglio, il 30 Luglio ed il 6 Agosto tra le ore 15 e le ore 19, nonché tutti i sabati dal 3 Luglio compreso fin all’11 Settembre 2004 compreso dalle ore 8 alle ore 15.

(2) Il divieto di cui al par. 1 vale sulle seguenti autostrade in entrambe le direzioni di marcia:
– A1 (autostrada Ovest) dallo snodo di Vienna/Auhof allo svincolo di Wallersee;
– A2 (autostrada Sud) dallo snodo di Voesendorf fino al Confine di Stato di Arnoldstein, ad eccezione della bretella di collegamento tra lo snodo di Graz – Est e l’incrocio con la B37;
– A4 (Autostrada Est) dallo svincolo di Schwechat al Confine di Stato di Nickelsdorf;
– A7 dallo snodo di Linz (A1 – A7) allo svincolo per la Salzburgerstrasse;
– A8 dallo snodo di Wells allo snodo di Voralpenkreuz;
– A9 sull’intero percorso;
– A10 (Tauri) dallo svincolo di Salisburgo sud allo svincolo di Werfen e dallo svincolo di Eben allo snodo di Villaco – Zauchen;
– A11 dallo snodo di Villaco allo svincolo di St. Jacob i.R.;
– A12 (autostrada dell’Inn) dal confine di Stato di Kufstein allo svincolo di Imst;
– A13 (autostrada del Brennero) dal confine di Stato allo svincolo di Innsbruck sud;
– A 21 (Tangenziale di Vienna) dallo snodo di Steinhauest (A1 – A21) allo svincolo di Brunn am Gebirge;
– A25 sull’intero percorso;
– Superstrada di Krems S33 dallo snodo di St. Poelten (A1 – S33) allo svincolo di St. Poelten est.
(3) Il divieto di cui al punto 1 vale anche sulle seguenti strade extraurbane in entrambe le direzioni di marcia:
– Strada di Seefeld B 177 sull’intero percorso;
– Strada dell’Achensee B 181 sull’intero percorso;
– Strada di Lofer B 178 da Lofer a Woergl;
– Strada del Fernpass B 179 da Nassereith a Biberwier;
– Strada della Valle dell’Enns B 320 sull’intero percorso.

2) Sono esclusi dai divieti di circolazione elencati al paragrafo 1.
1. Viaggi che servano al trasporto di animali da macello o di generi alimentari facilmente deperibili, di stampa periodica, alla fornitura di bevande in luoghi meta di escursioni, al rifornimento improcrastinabile di distributori di carburanti, di gastronomie o manifestazioni, a riparazioni di impianti di raffreddamento, al servizio carro attrezzi, al soccorso stradale, al pronto intervento in caso di catastrofi, all’assistenza medica, all’intervento di veicoli del gestore stradale o di veicoli da esso incaricati di garantire il traffico stradale, alla costruzione di strade o ferrovie, all’intervento di veicoli della pubblica sicurezza, dei Vigili del Fuoco, della Nettezza Urbana, alla rimozione di rifiuti, all’esercizio di impianti di depurazione o all’impiego di veicoli del gestore di un trasporto di linea per assicurare lo svolgimento del regolare servizio di linea, nonché a viaggi improcrastinabili di autocarri dell’Esercito o di truppe straniere, che sulla base della legge sul soggiorno di truppe, Gazzetta Uff. I Nr 57/2001, si trovino sul territorio austriaco, o a viaggi di Organizzazioni riconosciute per il trasporto di aiuti;
2. Il trasporto di merci combinato strada – ferrovia dalla sede del mittente alla più vicina stazione di carico tecnicamente equipaggiata o dalla più vicina stazione di scarico tecnicamente equipaggiata al destinatario e viceversa alla più vicina stazione di carico, purché si conduca con se un documento (contratto CIM/UIRR), riempito in ogni sua parte, dal quale si evinca che il veicolo o le sue parti aggiunte (contenitori, containers) verranno o siano trasportati con la ferrovia;
3. Viaggi di veicoli senza carico il Venerdì ed il Sabato dalle ore 8 alle ore 10 fino al luogo di residenza del guidatore, alla sede dell’impresa di trasporto, al terminal merci, alla rimessa dell’autocarro, al luogo di residenza stabile del veicolo o a quel luogo in cui l’imprenditore metta a disposizione del guidatore la possibilità di tornare indietro con un mezzo pubblico o con un veicolo aziendale.
3) Le norme giuridiche che dispongono di divieti di circolazione più estesi, non vengono derogate”.

NOTA BENE: I divieti sopra descritti, è bene ricordarlo, vanno ad aggiungersi a quelli generici, che potrete trovare all’interno del sito confederale pubblicati nell’area modulistica e nella sezione dedicata ai divieti di circolazione estero anno 2004.

Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto