Imposta comunale sulla pubblicità.

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A due anni di distanza dal precedente chiarimento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è tornato ad occuparsi della questione dell’esenzione della pubblicità effettuata sui veicoli, dal pagamento della relativa imposta comunale.
Come noto, su questo argomento lo stesso Ministero era già intervenuto due anni fa con la circolare n. 2/DPF del 18 Aprile 2002, la quale, peraltro, lasciava in dubbio l’applicabilità dell’esenzione in questione, alla pubblicità della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, effettuata su veicoli in disponibilità della stessa a titolo diverso dalla proprietà (ad esempio, a seguito di un contratto di leasing o di noleggio).
Attraverso la risoluzione in oggetto, il Ministero dell’Economia ha chiarito in maniera inequivocabile che l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, si applica anche nella fattispecie sopra descritta; pertanto, l’impresa di trasporto che, a norma dell’art. 13, comma 4 bis del D.lgvo 507/1993, pubblicizzi la propria ditta e l’indirizzo sul veicolo di cui sia proprietaria, o di cui abbia la disponibilità a titolo di noleggio o di leasing, non deve corrispondere l’imposta comunale sulla pubblicità.
Il Ministero dell’Economia, inoltre, ha fornito un altro importante chiarimento a proposito dei Comuni che hanno sostituito l’imposta comunale sulla pubblicità, con il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari, previsto dall’art. 62 del D.lgvo 15.12.1997, n.446. Alcuni dei Comuni che hanno effettuato tale sostituzione, infatti, hanno sostenuto che le imprese di trasporto erano tenute a pagare detto canone per la pubblicità effettuata sui veicoli in loro dotazione, poiché negli stessi Comuni, la predetta sostituzione aveva fatto venir meno l’esonero dal pagamento dell’imposta pubblicitaria.
Il Ministero dell’Economia ha escluso che, nel caso sopra descritto, le imprese di trasporto debbano corrispondere il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, dal momento che i mezzi pubblicitari che vi sono stati assoggettati sono esclusivamente quelli indicati all’art. 47 del D.P.R16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada), tra i quali non figurano i veicoli.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto