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20 Novembre 2015Roma, 20 novembre 2015
ALB15308
MQ
Oggetto: Disposizioni sul REN. Accessibilità al pubblico dei dati. D.D. 10 novembre 2015
Con Decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 10 novembre 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 270 di ieri 19/11, sono state dettate nuove disposizioni sul REN (Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada).
Il decreto ha in particolare previsto come sono composte le due sezioni del Registro:
1) quella “Imprese e loro gestori”;
2) quella relativa alle “Sanzioni”.
Riguardo la prima, il decreto ha specificato che per ciascuna impresa di autotrasporto di merci vengono indicati:
a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e numero albo;
b) nome e cognome del o dei gestori dei trasporti;
c) numero di autorizzazione REN e status dell’autorizzazione (provvisoria o definitiva);
d) tipo di autorizzazione (con idoneità al trasporto nazionale o internazionale).
Riguardo il numero REN verrà fornito solo quello delle imprese di autotrasporto merci che siano state iscritte con lo status di “definitiva” (al momento sembra siano solo 70mila).
Il decreto precisa (all’art. 1, commi 1 e 4) che tutti questi dati sono resi accessibili al pubblico dalla data odierna, tramite il Portale dell’automobilista, www.ilportaledellautomobilista.it, esclusivamente in modalità di consultazione. Abbiamo immediatamente effettuato una prova, ma sembra che al momento questa funzione non sia ancora disponibile e quindi non attiva. Ci riserviamo perciò di fornire ulteriori notizie circa la sua effettiva operatività, che dovrà essere possibile, inserendo o il numero di REN oppure il numero di partita iva o il codice fiscale dell’impresa da consultare (art. 2).
In merito alla sezione “Sanzioni”, l’articolo 3 del decreto precisa che questa verrà articolata in 4 sottosezioni:
1) quella con le sanzioni gravi commesse da imprese italiane in un altro Stato UE;
2) quella con le sanzioni gravi commesse da imprese italiane in Italia;
3) quella con le sanzioni gravi commesse in Italia da imprese di altro Stato UE;
4) quella con i dati dei gestori dei trasporti dichiarati inidonei a dirgire l’attività di trasporto su strada di un’impresa.
Queste sottosezioni non sono ancora attive e non lo saranno fino al 1° gennaio 2016, in quanto l’Unione Europea può ancora diramare altre istruzioni su quali infrazioni gravi o dati riportare in esse, per cui il decreto fa riserva (art. 3, comma 3) di indicare, con successivo provvedimento, le modalità, i termini di inserimento e i modi di accesso a dette sezioni.
Il testo del decreto del Capo Dipartimento 10 novembre 2015 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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