ALB15303 – Albo Autotrasportatori. Iscrizione nuove imprese con l’applicativo prenota iscrizione Albo.

Conftrasporto chiede pi? attenzione all’applicazione della responsabilit? di filiera.

10 Novembre 2015

Conftrasporto chiede più attenzione all’applicazione della responsabilità di filiera.

10 Novembre 2015

Conftrasporto chiede pi? attenzione all’applicazione della responsabilit? di filiera.

10 Novembre 2015

Conftrasporto chiede più attenzione all’applicazione della responsabilità di filiera.

10 Novembre 2015

Roma, 10 novembre 2015

ALB15303
MQ

Oggetto: Albo Autotrasportatori. Iscrizione nuove imprese con l’applicativo “prenota iscrizione Albo”.

Com’è noto, l’attività della Pubblica Amministrazione è da tempo orientata a sostituire le vecchie procedure cartacee, per domande e documentazione di vario genere, con delle nuove procedure informatiche: più rapide, efficaci e meno costose.

Questa politica viene ora applicata anche alla domanda d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori che a partire da domani, 11 novembre 2015, potrà essere avviata con la nuova procedura informatica “prenota iscrizione Albo”.

Con lettera circolare prot. n. 25959/RU di oggi 10 novembre 2015, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito le istruzioni necessarie per procedere con il nuovo applicativo a tutti gli Uffici Provinciali Motorizzazione, nonché agli operatori professionali, quali studi di consulenza automobilistica e Associazioni territoriali degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale che, in forza della legge 11/1996 (*), possono svolgere (al pari dei citati studi autorizzati) le diverse pratiche auto a titolo gratuito per i loro associati.

Con tale applicativo, l’operatore professionale può prenotare la richiesta d’iscrizione all’albo per una nuova impresa, “allegando alla stessa i documenti in formato PDF (ottenuti con la scansione della documentazione cartacea richiesta a corredo della domanda).”  La domanda e gli allegati cartacei vanno comunque presentati (almeno in questa prima fase – ndr.) “il giorno dopo in originale all’ufficio competente per territorio”.

Mentre gli studi di consulenza autorizzati potranno utilizzare le loro credenziali anche per questo nuovo applicativo, le Associazioni territoriali degli autotrasportatori dovranno invece richiedere alla Motorizzazione di competenza di essere abilitate ad accedere al sistema informatico (S.I.) del Ministero, indicano i loro dati anagrafici (statuto e atto costitutivo), il loro codice fiscale e la loro e-mail. La motorizzazione trasmetterà tale richiesta al CED della Motorizzazione e questo invierà le credenziali per e-mail alla stessa Associazione. Successivamente la motorizzazione effettuerà un censimento delle diverse associazioni che si sono abilitate. Per questa ragione e per dimostrare sempre più il grado di rappresentanza ed esistenza sul territorio dell’Associazione, si suggerisce a tutte le Associazioni territoriali delle nostre Federazioni di effettuare la richiesta in oggetto e ottenere le credenziali in parola.

La nota ministeriale chiarisce altresì che le Associazioni territoriali che si accrediteranno potranno gestire la fase istruttoria dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, consultando le singole pratiche (e la documentazione loro allegata) per tutte le province di competenza dello stesso Ufficio dirigenziale.

Con questo nuovo applicativo, una volta validata la domanda d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, si procederà all’iscrizione stessa dell’impresa attraverso il caricamento automatico dei dati certificati negli archivi centrali del sistema informatico del CED e automaticamente il sistema invierà una PEC all’impresa di avvenuta iscrizione.

Da ultimo, la nota ministeriale chiarisce che il nuovo applicativo “è stato realizzato in tempi molto contenuti per consentire agli operatori del settore di usufruire presto dei benefici di tale semplificazione procedurale”. Per cui si ritiene che il sistema sia ancora in fase sperimentale e che è suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti per arrivare – come nell’albo gestori ambientali – alla sola presentazione informatica della domanda d’iscrizione.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

————————————-
(*)  DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501 – Interventi per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché’ per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (GU n.277 del 27-11-199 5) – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in G.U. 12/01/1996, n.9).

– omissis –

Art. 2
Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento  dell’entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di  guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale.

  1. Sono  escluse  dal  campo  di applicazione della legge 8 agosto 1991,  n.  264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività  di  consulenza,  per  la  circolazione dei mezzi destinati all’autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  svolte  a titolo gratuito  e  ad  esclusivo  servizio  delle  imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati  provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel  comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 4 gennaio  1994, n. 11, dopo le parole: “L’attività di consulenza per la  circolazione  dei mezzi di trasporto esercitata” sono inserite le seguenti: “direttamente dall’Automobile club d’Italia ovvero.
2. E’ differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall’articolo 16,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.
3.  I  provvedimenti  di  sospensione  e di revoca della patente di guida,  conseguenti  alla  perdita  dei  requisiti fisici e psichici, previsti,  rispettivamente, all’articolo 129, comma 2, e all’articolo  130  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre  1995,  qualora  la  relativa  certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.
4. E’ prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo  126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,   ed  all’articolo  313,  comma  4,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato  contestualmente  alla  scadenza della patente di guida dei veicoli.

Scarica il PDF :

ALB15303

Nota DG Motorizzazione