

Roma, 4 Novembre 2015
LAV15295
SM
Oggetto: Lavoro. Risposte della Commissione interpelli in materia di sicurezza sul lavoro.
In data 2 Novembre u.s, la Commissione interpelli presso il Ministero del Lavoro ha risposto a due interpelli in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare:
– con l’interpello n. 7, la Commissione ha affermato che ai sensi dell’art. 16 del d.lgvo 81/2008, il datore può delegare ad altra persona l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, a condizione che quest’ultima accetti per iscritto; infatti, tale accettazione rientra tra i requisiti previsti dalla predetta norma, affinché la delega risulti valida. Gli altri requisiti, ricordiamo, sono stati individuati: nella forma scritta, nella certezza della data; nel possesso, da parte del delegato, di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate; nella possibilità, da parte dello stesso delegato, di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. La necessità di un’accettazione espressa per iscritto fa si che questa delega si distingua dal conferimento di incarico per il quale, invece, non occorre.
– con l’interpello n. 8, la Commissione, in risposta a due quesiti, ha affermato che:
• qualsiasi lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, indipendentemente dal fatto che sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico la ritenga accoglibile in quanto correlata a rischi lavorativi;
• la visita agli ambienti di lavoro (da effettuarsi almeno una volta l’anno), poiché strettamente correlata alla valutazione dei rischi, va estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza con questo obiettivo, “anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”.
I testi dei due interpelli sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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