INT15278 – Austria. Nuove formalità in materia di trasporti di cabotaggio.

NOTIZIE DAL TERRITORIO: FAI MILANO
21 Ottobre 2015
Divieti di circolazione allestero 2015
23 Ottobre 2015

Roma, 23 Ottobre 2015

INT15278
SM

Oggetto: Austria. Nuove formalità in materia di trasporti di cabotaggio.

L’Austria ha deciso di estendere la normativa sul salario minimo (si tratta della Legge Lohn – und Sozialdumpingbekampfungsgesetz”, in vigore dal 1 Gennaio 2011), ai trasporti effettuati in regime di cabotaggio stradale, con la conseguenza che la retribuzione da erogare ai conducenti impiegati in questi servizi, non può scendere al di sotto della retribuzione minima fissata dalla predetta Legge (vedi la tabella allegata).

Inoltre, almeno 7 giorni prima dell’operazione di cabotaggio, le imprese devono registrare gli autisti che intendono utilizzare, compilando in formato elettronico, per ognuno di loro, il Form ZKO 3 disponibile al seguente link:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en

Copia del predetto Form, completa di tutti i dati, deve trovarsi sul veicolo unitamente alla seguente documentazione, in lingua tedesca:
– modello A1 di cui al Regolamento (CE) n.883/2004 e n. 987/2009, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
– documentazione da cui risulti il livello di inquadramento del conducente e la retribuzione percepita (contratto di lavoro, busta paga, ecc..)

Al momento, da queste formalità rimangono esclusi i trasporti internazionali da/per l’Austria

La violazione delle norme che prescrivono questi obblighi, determina una sanzione da un minimo di 500 € ad un massimo di 5.000 € (da 1.000 € a 10.000 in caso di recidiva).

Una tabella con le retribuzioni minime orarie previste dalla normativa austriaca per sette categorie di conducenti, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

INT15278

retribuzione minima autisti