INT15270 – Trasporti internazionali. Normativa sul salario minimo in Germania. Chiarimenti sul modello da inviare all’autorità doganale tedesca.

NOR15269 – Dematerializzazione dei contrassegni assicurativi. Comunicato del Ministero dei Trasporti.
13 Ottobre 2015
Prevenire il colpo di sonno.La nuova frontiera della sicurezza
13 Ottobre 2015

Roma, 13 Ottobre 2015

INT15270
SM

Oggetto: Trasporti internazionali. Normativa sul salario minimo in Germania. Chiarimenti sul modello da inviare all’autorità doganale tedesca.

Torniamo ad occuparci della questione del salario minimo in Germania, per informarvi che su sollecitazione della Conftrasporto, il Ministero dei Trasporti ha interpellato l’Ambasciata Italiana a Berlino per chiedere alcuni chiarimenti sul nuovo modello da inviare all’Ufficio delle dogane di Colonia (vedi la circolare Conftrasporto INT15247 del 25 Settembre u.s). L’Ambasciata Italiana ha predisposto una traduzione di cortesia delle istruzioni divulgate dal Ministero Tedesco, con riferimento alle espressioni “Einsatz” e “Einsatzzeitraum”. In particolare:
1. “Per missione di servizio (Einsatz) si intende il soggiorno senza interruzioni del conducente in Germania. Tale dato prescinde dal numero di viaggi effettuati nel corso del soggiorno in terra tedesca; pertanto, una missione di servizio corrisponde al periodo compreso tra l’ingresso e l’uscita dalla frontiera tedesca.
2.  Per periodo programmato per missioni di servizio (Einsatzzeitraum) si intende il periodo compreso tra l’inizio della prima missione e la fine dell’ultima missione privata. Esempio: il datore di lavoro x, nell’arco del periodo da lui dichiarato compreso tra il 1 Luglio 2015 e il 25 Novembre 2015, impiega due dipendenti. L’impiegato A inizia la sua prima missione il 1 Luglio 2015 e termina l’ultima missione il 24 Ottobre 2015. Il periodo programmato per missioni di servizio inizia, quindi, il 1 Luglio 2015 e finisce il 24 Ottobre 2015.
L’impiegato B inizia la sua prima missione il 15 Agosto 2015 e termina l’ultima missione il 25 Novembre 2015. Il periodo previsto per missioni di servizio inizia, quindi, il 15 Agosto 2015 e finisce il 25 Novembre 2015.
Il periodo programmato per missioni di servizio per ciascun impiegato può, pertanto, scostarsi dal periodo dichiarato nel programma di missioni da lui consegnato. Complessivamente, il periodo programmato per missioni di servizio, conformemente alla durata massima del periodo di dichiarazione, non può superare i 6 mesi”

Quanto alle agevolazioni introdotte di recente dalle autorità tedesche, le istruzioni pubblicate al seguente link:
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/obligatory-notification-workers-posted_node.html;jsessionid=B3CB33A13B4E02D61F4A98661FCE2935.intranet1, riportano quanto segue:

Notifications pursuant to the Minimum Wage Act are not required with regard to employees whose sustained pay exceeds a gross 2,958 euros a month, or whose sustained regular monthly pay exceeds a gross 2,000 euros provided that the employer can submit evidence of such payment for the past full twelve months (disregarding any times without entitlement to pay), as laid down in Section 1 of the Ordinance on Minimum Wage Documentation Obligations (Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung – MiLoDokV).
Notifications under both MiLoG and AEntG legislation may also be dispensed with where an employer’s spouse, registered life partner, child(ren) and/or parent(s) work in that employer’s operation. Where the employer is a legal person or a partnership with capacity to act in its own right, they are relieved from the notification obligation only in cases where the above family relationship exists with the organ (or a member of such organ) entitled to represent the legal person, or with an authorised partner in the partnership (cf. Section 1(2) MiLoDokV). Family members who are not under an employment contract and who engage in the operation’s affairs by virtue of their family relationship only, are not deemed to be employees and therefore not subject to the reporting obligations regulated by the MiLoG and AEntG legislation.”

In pratica, viene introdotta un’esenzione dalle notifiche stabilite dalla normativa sul salario minimo e dalle registrazioni relative all’inizio, fine e durata del lavoro giornaliero in Germania (cd. time sheet),  quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
– la retribuzione media mensile dell’autista è superiore a 2958 € lordi;
– la retribuzione mensile dell’autista può anche essere inferiore a 2958 € lordi, purché negli ultimi 12 mesi sia stata superiore a 2.000 € lordi;
– l’autista, oltre che dipendente, è parente stretto del datore di lavoro (coniuge, convivente, figlio o genitore).
La documentazione (in lingua tedesca) atta a comprovare il rispetto di una delle predette condizioni, dovrà essere esibita alle autorità tedesche in caso di controlli.

Peraltro l’IRU fa sapere che, allo stato attuale, permangono ancora incertezze sugli elementi della retribuzione da prendere in esame ai fini del calcolo del salario minimo (es per le maggiorazioni e i supplementi). Proprio per questo motivo consigliamo alle imprese di considerare questa agevolazione con le dovute cautele.

Ulteriori informazioni in merito a questo obbligo sono disponibili, nella forma delle F.A.Q, al link sottoindicato.
http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/EN/Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobil.html?nn=92222

Il testo della comunicazione dell’Ambasciata Italiana a Berlino, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

INT15270

Risposta Ambasciata