ALB15207 – Albo Autotrasporto. Verifica regolarità delle imprese. Delibera sulla prima fase di attuazione del procedimento di verifica.

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Roma,  23 luglio 2015

ALB15207
MQ

Oggetto: Albo Autotrasporto. Verifica regolarità delle imprese. Delibera sulla prima fase di attuazione del procedimento di verifica.

Com’è noto, in base alle modifiche recate dalla legge di stabilità 2015 alla normativa sull’autotrasporto (cfr. circolare Conftrasporto NOR15003 del 5 gennaio 2015), il trasporto di merci su strada deve essere affidato a vettori in regola sia con le disposizioni relative all’esercizio della professione, sia con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.

Detta verifica si svolge, in via provvisoria, mediante acquisizione, da parte del committente, del DURC del vettore, di data non anteriore ai tre mesi, dal quale risulti che detto vettore è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi.

La stessa legge di stabilità ha peraltro previsto una procedura di verifica della regolarità del vettore definitiva ed a regime, stabilendo espressamente che entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, il Presidente del Comitato Centrale per l’Albo avrebbe emanato una delibera attraverso la quale il committente potrà accertare la regolarità contributiva del trasportatore non più attraverso il DURC, ma in via telematica, all’interno dell’apposita sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo.

Tanto opportunamente premesso, si comunica che nella seduta odierna il Comitato Centrale ha approvato – con una sola astensione – la prima delibera per l’attuazione della verifica telematica sulla regolarità del vettore.

Detta delibera prevede:

A) In primo luogo che in assenza di un portale dell’albo nazionale degli autotrasportatori, il sito internet da consultare sia, in via transitoria, il portale dell’automobilista. Su tale sito (www.ilportaledellautomobilista.it) viene quindi attivata un’apposita funzione informatica per la verifica della regolarità delle imprese di autotrasporto.

B) In secondo luogo che, prima di consentire ai committenti l’accesso a tale funzione, vi sia una prima fase sperimentale (che dovrebbe decorrere da lunedì 27 luglio 2015)  fino al 30 settembre 2015, nella quale  l’accesso alla funzione informatica sia consentito, previa autenticazione, solo alle imprese di autotrasporto per la verifica della propria posizione e la segnalazione di eventuali anomalie agli uffici competenti.
– In questa prima fase, ciascuna impresa, dopo essersi autenticata ed aver ricevuto uno  specifico PIN da utilizzare anche per tutti i futuri accessi, potrà verificare i seguenti dati che determinano la regolarità della propria posizione:

Dati sulla regolarità impresa Particolarità
Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori Data e numero
Iscrizione alla Camera di Commercio Posizione
Iscrizione  al REN (Registro elettronico nazionale) Ove richiesta (per imprese con veicoli > 1, 5 ton.)
Regolarità previdenziale Desumibile sulla base dei dati INPS
Regolarità assicurativa Desumibile sulla base dei dati INAIL

– Laddove tutti questi dati siano sussistenti e regolari, l’impresa vedrà a fianco a ciascuno di essi un semaforo verde (impresa regolare). In caso contrario, vedrà uno o più semafori rossi, in prossimità del dato mancante o irregolare e potrà anche procedere alla sua regolarizzazione. L’insussistenza di uno o più dei citati requisiti – afferma la delibera – determina lo stato di “non regolarità” dell’impresa iscritta all’Albo.
– La funzione telematica dovrebbe anche visualizzare per ciascuna impresa di autotrasporto, per ora senza alcuna conseguenza sulla sua regolarità (o irregolarità):
o se ha pagato la quota di iscrizione all’albo;
o il parco veicolare posseduto (con targhe e relativa copertura assicurativa);
o gli autisti di cui dispone.

C) Solo al termine della prima fase ed a partire quindi dal 1° ottobre 2015, l’accesso alla funzione verrà consentito – sempre previa autenticazione –  a tutti i committenti, ai fini della verifica della regolarità del vettore, prevista dall’art. 83bis, comma 4-quater della legge 133/2008 (al riguardo si rammenta che, in base al menzionato articolo, se il committente non esegue detta verifica, risponde in solido con il vettore – nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori – dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto. Questa responsabilità sussiste per un anno dalla cessazione del contratto di trasporto).

D) Fino al termine della prima fase, quindi fino al 30 settembre p.v., la verifica sulla regolarità viene ancora soddisfatta con la procedura transitoria prevista dalla stabilità 2015, cioè con l’assunzione del DURC del vettore di data non anteriore a 3 mesi.

Si fa riserva di comunicare l’effettivo avvio della prima fase di attuazione della delibera in oggetto, che dovrebbe scattare lunedì 27 luglio 2015, nonché di fornire qualsiasi altra informazione utile in argomento.

Cordiali saluti.

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ALB15207